Diritto di asilo e protezione internazionale. Rassegna della Cassazione

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Diritto di asilo e protezione internazionale. Rassegna della Cassazione

La Corte di cassazione, Ufficio del massimario, ha messo a punto una rassegna delle più recenti pronunce di legittimità in materia di diritto di asilo e protezione internazionale dello straniero.

La disamina è contenuta nella Relazione n. 108 del 20 novembre 2018, suddivisa in due parti, una dedicata alle questioni di diritto sostanziale e l’altra a quelle di tipo processuale.

Diritto sostanziale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria

Per quanto riguarda la parte sulle problematiche sostanziali, la Cassazione si sofferma, in primo luogo, sugli aspetti inerenti lo status di rifugiato, i cui elementi essenziali per il relativo riconoscimento, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si sostanziano nel timore fondato, nella persecuzione, nell’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza, nella presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale.

Il fondato timore, con riferimento a cui viene ricordata la sentenza n. 14157/2016, è quello di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Per quanto riguarda la persecuzione, viene fatto riferimento alla sentenza n. 2863/2018 ai sensi della quale il giudice di merito è tenuto, nei casi in cui il richiedente asilo denunci la lesione di diritti umani dovuta a persecuzione penale, “a non limitarsi a rilevare se tale lesione avvenga in forma diretta e brutale, ma a verificare se la contestata violazione di norme di legge nel Paese di provenienza sia opera degli organi costituzionalmente ed istituzionalmente preposti a quel controllo e se abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell’ordinamento all’infrazione commessa o, invece, non costituisca una forma di persecuzione razziale, di genere o politico religiosa verso il denunziante”.

Nella relazione viene, quindi, riportata la casistica giurisprudenziale relativa alla persecuzione basata sul genere nonché in relazione all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Per quel che concerne la protezione sussidiaria, la rassegna ricorda come la medesima possa essere ammessa per il cittadino straniero che non possieda i requisiti del rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Rispetto a questa tipologia di protezione, viene fatto riferimento alla sentenza di Cassazione n. 16100/2015, la quale ha limitato le relative cause ostative ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell’ingresso in Italia, nonché alla decisione n. 14028/2017 che ha escluso la concedibilità del diritto alla protezione sussidiaria a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, precisando che tale causa ostativa può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte. Anche in questo caso, viene riportata una casistica giurisprudenziale sulla tematica.

Via la protezione umanitaria, i nuovi permessi ex Decreto “sicurezza”

Rispetto alla protezione umanitaria, istituto “di salvaguardia” introdotto quando ancora non era vigente il sistema comunitario di protezione internazionale, la rassegna ricorda come la stessa sia stata soppressa, come categoria generale, dal recente Decreto legge n. 113/2018 (DL sicurezza).

L’ultimo intervento legislativo, in proposito, ha infatti eliminato la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria, sostituendola da una elencazione finalizzata a tipizzare, nonché a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate, che diventano oggi le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement (come tali insopprimibili) ed alle due di nuovo conio.

Si hanno così:

- permesso di soggiorno per “casi speciali”;

- permesso di soggiorno per “cure mediche” di particolare gravità;

- permesso di soggiorno per “protezione speciale”;

- permesso di soggiorno per “contingente ed eccezionale calamità” naturale;

- permesso di soggiorno per “atti di particolare valore civile”.

Questioni di diritto processuale

Con particolare riferimento alle questioni processuali, la Relazione ricorda le principali novità introdotte dal DL n. 13/2017, che ha ridisegnato l’intero modello giurisdizionale in materia di protezione internazionale, intervenendo sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello processuale, con la ridefinizione del rito applicabile a tali controversie.

Normativa, quest’ultima, che ha destato anche alcuni rilievi di legittimità costituzionale, esaminati in varie decisioni della Cassazione.

Ricordata, di seguito, la giurisprudenza pronunciata sulle questioni relative all’udienza, sull’onere probatorio e il dovere di cooperazione del ricorrente e del giudice, sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 5 ottobre 2018 - Immigrazione e sicurezza: Decreto-legge in Gazzetta Ufficiale – Pergolari
  • eDotto.com – Punto & Lex 20 aprile 2017 - Le nuove Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue – Pergolari

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