Le nuove Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue
Pubblicato il 20 aprile 2017
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E’ in vigore dal 19 aprile 2017 la Legge n. 46 del 13 aprile 2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 13/2017, contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
La citata Legge, così come il Testo coordinato del Decreto-legge n. 13/2017, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2017.
Tra le principali novità dell’intervento normativo si segnalano l’istituzione di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, la modifica della disciplina dei procedimenti relativi alla protezione internazionale, la semplificazione delle procedure di identificazione dei cittadini stranieri, l’introduzione di misure per la lotta all’immigrazione illegale.
A seguire, una disamina sulle particolari misure concernenti la disciplina delle nuove Sezioni specializzate, le relative competenze e la composizione, nonché in ordine alle disposizioni transitorie che le riguardano.
Nuove Sezioni speciali in tutte le Corti d’appello
Come anticipato, una delle maggiori innovazioni introdotte con il testo del Decreto-legge n. 13/2017, è costituita dall’istituzione, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
E’ la Legge di conversione n. 46/2017 ad aver esteso a tutte le sedi delle Corti d’appello la previsione di queste Sezioni che, nel testo dell’originario Decreto-legge, erano previste solo presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.
Competenza per materia
Nel provvedimento vengono, quindi, disciplinate le materie che risultano di competenza di tali Sezioni speciali.
Queste ultime - ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 13/2017 - sono chiamate a dirimere le controversie:
- in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 30/2007;
- aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Ue o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21, nonché per i procedimenti di convalida dei relativi provvedimenti del questore previsti dall'articolo 20-ter del Decreto legislativo n. 30/2007;
- in tema di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 25/2008, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo n. 142/2015, e dell'articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 286/1998, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013, e per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto Decreto legislativo n. 142/2015;
- relative al riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25/2008;
- in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare di cui all'articolo 30, comma 6, del Decreto legislativo n. 286/1998;
- aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n. 604/2013.
Viene, altresì, previsto (articolo 3, comma 2 del D. L. n. 13/2017) che le Sezioni specializzate in oggetto siano competenti per le liti in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, nonché per i contenziosi e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i giudizi sopra citati (ossia ricompresi nei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto-legge).
Con riferimento a tutte queste controversie, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, viene prescritto che il tribunale giudichi in composizione monocratica.
Ciò ad eccezione delle liti in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, liti che vengono, invece, decise dal tribunale in composizione collegiale.
Competenza territoriale
Con riferimento alle singole controversie e ai procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto, è da considerare territorialmente competente la Sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Quest’ultima autorità, rispetto alle liti di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 25/2008, è da intendere come la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.
Inoltre, se i ricorrenti si trovano in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero trattenuti in un centro di accoglienza, si ha riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo n. 142/2015 - viene poi precisato nel testo del provvedimento - si ha riguardo al luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.
Relativamente, infine, alle cause di cui all'articolo 3, comma 2 (accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana e controversie che presentino ragioni di connessione con i giudizi individuati), le stesse sono assegnate facendo riferimento al luogo in cui l'attore ha dimora.
Composizione delle Sezioni
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legge in esame viene previsto che le Sezioni specializzate siano composte da giudici scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.
Per l’assegnazione alle Sezioni viene, quindi, data preferenza ai giudici che abbiano una particolare competenza al riguardo, maturata:
- per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti nelle materie di competenza delle Sezioni medesime per almeno due anni;
- per avere partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;
- per altra causa.
Valutata positivamente, a tal fine, anche la conoscenza della lingua inglese o del francese.
Si prevede, altresì, che nei tre anni successivi all'assegnazione alla Sezione specializzata, i magistrati debbano partecipare, almeno una volta l'anno, a sessioni di formazione professionale.
Per gli anni successivi, invece, sarà obbligatoria la partecipazione, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale come sopra indicato.
Rispetto alla composizione degli organi giudicanti, viene previsto che sarà il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ad occuparsi dell’organizzazione delle Sezioni specializzate.
Disposizioni transitorie
Per espressa previsione normativa, contenuta nell’articolo 21 del Decreto-legge n. 13/2017, le disposizioni sulla competenza per materia e territoriale delle Sezioni speciali si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Diversamente, ai giudizi e ai contenziosi introdotti precedentemente al termine indicato, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti rispetto all'entrata in vigore del Decreto medesimo.
Quadro normativo |
Legge n. 46 del 13 aprile 2017 Decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 – Testo coordinato con la Legge n. 46/2017 Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 |
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