A seguito del recepimento delle indicazioni comunitarie, il MEF ha individuato le caratteristiche che devono possedere i buoni pasto quali “servizio sostitutivo di mensa”, gli esercizi presso i quali - previa apposita convenzione - i buoni pasto possono essere utilizzati, i soggetti che possono esercitare l’attività di emissione di tali buoni pasto.
A seguito dell’ampliamento delle possibili alternative, i buoni pasto possono ora essere utilizzati, oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per l’acquisto di beni alimentari.
Normativa
D.L. 50 del 24 aprile 2017
Decreto MEF n. 122 del 7 giugno 2017
I buoni pasto
Per garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può, tra le diverse alternative, rilasciare ai dipendenti i buoni pasto (cartacei o elettronici).
In attuazione dell’art. 144, D.Lgs. n. 50/2016, il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017 del MEF ha individuato:
gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto;
le caratteristiche dei buoni;
il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degliesercizi convenzionabili.
Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2017.
Caratteristiche del buono pasto
Il buono pasto è definito come:
il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce: al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono; all’esercizio convenzionato il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Viene specificato che lo stesso è utilizzabile esclusivamente da:
prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
Inoltre, il buono pasto:
non è cedibile/commercializzabile/convertibile in denaro;
può essere cumulato nel limite di 8 buoni;
può essere utilizzato esclusivamente dal titolareper l’intero valore facciale.
Elementi presenti nel buono pasto
Elementi del buono pasto cartaceo
codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
valore facciale del buono (comprensivo dell’Iva);
termine temporale di utilizzo;
spazio riservato all’indicazione di datadi utilizzo, firmadel titolare, timbrodell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto è stato utilizzato;
dicitura “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di ottobuoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzatosolo se datato e sottoscritto dal titolare”.
Nel buono pasto elettronico, le informazioni minime sopra riportate sono memorizzate o associate elettronicamente al buono pasto rilasciato.
Esercizi di utilizzo del buono
Le novità normative hanno ampliato la gamma di esercizi presso i quali il buono pasto può essere utilizzato.
L’art. 3 del Decreto del MEF prevede che ilservizio sostitutivo di mensa reso tramite i buoni pasto può essere erogato da soggetti cheesercitano le seguenti attività:
somministrazione di alimenti e bevande;
attività di mensa aziendale/interaziendale;
vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
vendita al dettaglio di prodotti alimentari nei locali di produzione o attigui;
vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione, da parte di soggetti che esercitano l’attività di produzione industriale;
vendita al dettaglio e/o vendita per il consumo sul posto di prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli/coltivatori diretti/società semplici agricole, iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
somministrazione presso la propria azienda di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, da parte di esercenti l’attività di agriturismo;
somministrazione di pasti, costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, da parte di imprenditori ittici esercenti l’attività di ittiturismo.
Detti soggetti possono fornire il servizio/bene a fronte dell’esibizione del buono pasto previa apposita convenzione con la società emittente i buoni.
Società che possono emettere i buoni
Con riferimento ai soggetti che possono emettere i buoni pasto e stipulare le convenzioni con gli esercizi sopra elencati, il decreto prevede che:
“l'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Cosa prevedono le convenzioni
Il buono pasto può essere utilizzato in uno degli esercizi che stipulano la convenzione con le società emittenti.
Le convenzioni devono contenere i seguenti elementi:
durata del contratto, condizioni economiche e termine di preavviso in caso di disdetta o rinegoziazione;
clausole di utilizzabilità del buono pasto;
indicazione dello sconto riconosciuto dall’esercizio convenzionato alla società emittente, per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso l’esercizio stesso;
indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l’esercizio convenzionato;
indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente, compresi quelli relativi all’espletamento di servizi aggiuntivi ammessi dalla norma.
Osserva
L’esercizio convenzionato può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, che deve essere non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto.
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