Disciplina IVIE: regole, calcolo e adempimenti

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Con il D.lgs. n. 174/2024, che introduce il Testo unico dei tributi erariali minori, viene ricondotta a sistema anche la disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), già prevista dal D.L. n. 201/2011.

Presupposto e ambito applicativo

L’IVIE si configura come un’imposta patrimoniale che grava sui soggetti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a prescindere dalla destinazione d’uso. Rientrano tra i soggetti obbligati non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso o abitazione.

L’imposta deve essere calcolata tenendo conto sia della quota di possesso sia della durata dello stesso: il mese si considera per intero se il possesso si protrae per almeno quindici giorni.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile è individuata secondo criteri differenziati. In via generale, si assume il costo di acquisto risultante dall’atto; in mancanza, si fa riferimento al valore di mercato nel Paese estero.

Per gli immobili situati in Stati UE o SEE che garantiscono lo scambio di informazioni, si utilizza invece il valore catastale estero, se disponibile, oppure il valore di mercato.

Aliquota e soglia di esenzione

L’imposta si applica con un’aliquota ordinaria dell’1,06% e non è dovuta qualora l’importo complessivo risulti inferiore a 200 euro.

Abitazione principale

L’IVIE non si applica all’abitazione principale, alle relative pertinenze e alla casa coniugale assegnata.

Fanno eccezione gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), per i quali:

  • si applica un’aliquota ridotta dello 0,4%;
  • è riconosciuta una detrazione fino a 200 euro, rapportata alla quota e al periodo di possesso.

Credito per imposte pagate all’estero

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali già versate nello Stato estero.

Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, il credito può riguardare anche imposte di natura reddituale, purché non già detratte ai fini IRPEF.

Coordinamento con l’IRPEF

Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica la tassazione IRPEF sui redditi fondiari esteri nei casi di abitazione principale e di immobili non locati.

Versamento e adempimenti

Sotto il profilo operativo, l’IVIE segue le medesime regole previste per le imposte sui redditi, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione, liquidazione e versamento.

In particolare, il contribuente è tenuto a:

  • indicare gli immobili esteri nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini sia del monitoraggio fiscale sia della determinazione dell’imposta dovuta;
  • procedere al calcolo dell’IVIE tenendo conto del valore dell’immobile, della quota di possesso e del periodo di detenzione;
  • applicare eventuali crediti d’imposta per le imposte patrimoniali estere già versate.

Il pagamento avviene con le stesse scadenze previste per l’IRPEF:

  • acconto, generalmente dovuto se l’imposta supera determinate soglie, suddiviso in una o due rate;
  • saldo, da versare nell’anno successivo a quello di riferimento.

Il versamento è effettuato tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo, generalmente:

  • 4041 - SALDO;
  • 4044 - ACCONTO PRIMA RATA.

Controlli e accertamento

Per IVIE trovano applicazione le regole ordinarie in materia di:

  • controlli automatizzati e formali della dichiarazione;
  • accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base delle informazioni derivanti dallo scambio internazionale di dati fiscali.

Sanzioni

In caso di irregolarità:

  • l’omesso o insufficiente versamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi secondo la disciplina delle imposte sui redditi;
  • l’omessa o incompleta compilazione del quadro RW può determinare specifiche sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, generalmente più rilevanti.

Rimborsi e contenzioso

Eventuali eccedenze di imposta possono essere:

  • chieste a rimborso;
  • oppure utilizzate in compensazione.

Le controversie seguono le regole del contenzioso tributario previste per le imposte dirette.

Box riassuntivo

Voce

Sintesi

Soggetti interessati

Residenti in Italia con immobili all’estero (proprietà o diritti reali)

Aliquota

  • 1,06% ordinaria;
  • 0,4% per immobili di lusso (A/1, A/8, A/9)

Detrazione

Fino a 200 euro per immobili di lusso

Esenzione

  • Imposta non dovuta se inferiore a 200 euro;
  • esclusa abitazione principale (salvo lusso)

Base imponibile

  • Costo di acquisto o valore di mercato;
  • per UE/SEE: valore catastale estero (se disponibile)

Credito d’imposta

  • Per imposte patrimoniali estere;
  • in UE/SEE anche per imposte reddituali

Dichiarazione

Obbligo di compilazione del quadro RW

Versamento

Tramite F24, con acconto e saldo (regole IRPEF)

Sanzioni

Per omessi versamenti:

  • sanzioni e interessi;
  • per RW: sanzioni specifiche più elevate
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