Aiuti di Stato UE, massimali verificati in capo al beneficiario originario

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Aiuti di Stato UE, massimali verificati in capo al beneficiario originario

Con la risposta ad interpello n. 153/2022, l’Agenzia delle Entrate rettifica parzialmente quanto sostenuto nel precedente documento di prassi n. 797/2021, in merito alla cessione del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il nuovo interpello tiene conto anche delle precisazioni contenute nel Decreto MEF 11 dicembre 2021, che è stato emanato successivamente alla risposta n. 797 del 2021, sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Aiuti di Stato, aumentata la soglia di aiuti compatibili

L’evoluzione della normativa in materia di aiuti di Stato ha portato ad un graduale aumento del limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final.

Nello specifico, il tetto massimo di aiuto erogabile, compatibile con il mercato interno, è stato innalzato da 800mila a 1 milione e 800mila euro per ogni impresa intesa come insieme delle società appartenenti allo stesso gruppo considerata come singola unità economica.

Inoltre, il citato Dm 11 dicembre 2021, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C (2021) 7521 final del 15 ottobre 2021”.

Sul punto, la Relazione Illustrativa ha chiarito che per individuare la data si può fare riferimento a quella:

(i) … di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) … di presentazione della dichiarazione dei redditi o … di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
(iii) … di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi”.

Con riferimento ai crediti d’imposta, la disposizione, dunque, individua quale “data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” alternativamente:

  • “la data di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

  • oppure “la data di approvazione della compensazione”.

Di fatto, la scelta tra le suddette due alternative è demandata al contribuente.

Aiuti di Stato, massimale da verificare in capo al beneficiario

Nella risposta ad interpello n. 153/2022, l’Agenzia delle Entrate, alla luce di quanto esposto, ritiene che la scelta di demandare al contribuente l’individuazione della data in cui l’aiuto di Stato è messo a disposizione del beneficiario (tra la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la “data di approvazione della compensazione”), è in linea con l'articolo 2 del Decreto 11 dicembre 2021, e può essere estesa anche al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Pertanto, il contribuente, a sua discrezione, può spostare la data di fruizione, e dunque ricadere in un plafond più elevato, semplicemente passando dalla compensazione all’inserimento del credito nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni e dei massimali previsti dalla legge e dalla disciplina europea ai fini della corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta spettante devono essere verificati in capo al beneficiario originario, cioè la società che ha maturato il credito d'imposta, che nel caso prospettato si identifica con l'“impresa unica”.

Ne deriva che, con riferimento al caso di specie, l’aiuto di cui si discute può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:

  1. "dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021" se si ha riguardo alla "data di approvazione della compensazione", con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro;

  2. "dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021", se si ha riguardo alla "data di presentazione della dichiarazione dei redditi" relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite 1.800.000 euro.

Tuttavia, la risposta n. 153/2022 a parziale rettifica dell’interpello n. 797/2021, sostiene che la possibilità del cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (ovvero in capo all'«impresa unica») e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.

Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d'imposta per l'importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta ma un limite alla maturazione dell'aiuto.

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