Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi. Precisazione dalle Entrate

Pubblicato il



Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi. Precisazione dalle Entrate

Arriva il chiarimento in merito al divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Con Faq pubblicata il 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate precisa che divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi dal 1° maggio

La precisazione attiene a quanto previsto dal comma 1-quater, articolo 121, Dl n. 34/2020, come modificato dal Sostegni-ter, che ha stabilito come i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possano formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base al tipo di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. Un codice univoco viene assegnato a ciascuna rata annuale (visibile sulla Piattaforma); ai fini della tracciatura delle operazioni, tale codice va indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Come va inteso il divieto di cessione parziale?

Dall’emanazione della norma sono sorti dubbi su come va intesa la cessione parziale dei bonus in parola.

Sul punto, con Faq del 19 maggio 2022, si chiarisce che il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.

Pertanto:

  • le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato);
  • le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Ciò trova applicazione per i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno).

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito