Divieto di concorrenza: si deve dimostrare il pericolo di concorrenza differenziale

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Niente divieto di concorrenza se non c'è, di fatto, alcuna interferenza con l'attività ordinaria dell'impresa ceduta.

E' il principio affermato dai giudici del Tribunale di Salerno con un provvedimento con cui, lo scorso 19 novembre 2009, è stata rigettata la domanda cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile, avanzata da una società al fine di ottenere la cessazione dell'attività imprenditoriale avviata da un uomo, ex socio della ricorrente; secondo quest'ultima, in particolare, l'apertura di un nuovo esercizio da parte dell'ex socio, che aveva avviato una attività analoga a quella da lei esercitata, era da considerare una palese violazione del divieto di concorrenza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2557 Codice civile.

Tuttavia, il Tribunale di merito ha spiegato che, anche se la natura generale e non eccezionale dell'art. 2557 c.c. dovrebbe comportare l'applicabilità del divieto di concorrenza a tutte le fattispecie che nella pratica attuano il trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto imprenditoriale a un altro, ciò è comunque subordinato alla dimostrazione dell'esistenza di un pericolo di concorrenza differenziale, derivante dall'utilizzo da parte del socio della cedente a favore di altra azienda delle conoscenze tecniche e commerciali acquisite nel corso del primo rapporto di lavoro. Dimostrazione che, nel caso di specie, non era stata per nulla fornita.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Il divieto di concorrenza cade col passare del tempo – Unnia

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