Dl banche Cndcec critico

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Dl banche Cndcec critico

Il presidente Cndcec, Gerardo Longobardi, si pronuncia sul decreto banche (Dl 59/2016), nato per una soluzione urgente delle ricadute del decreto salva banche e finito per inglobare modifiche in altri ambiti: “desta innanzitutto perplessità il fatto che si utilizzi l’abusato strumento del decreto legge, senza connotazione dei requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e dell’urgenza, su materie che dovrebbero essere condivise dalle forze politiche rappresentate in Parlamento”.

Il Cndcec, nello specifico solleva critiche sulle modifiche intervenute nell’ambito delle procedure concorsuali.

Ulteriore ipotesi di revoca per giusta causa del curatore

Il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo sarà motivo di revoca del curatore.

Su questo punto il commento del presidente Longobardi è che: “non si considera che non sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività … Del resto con la manovra della scorsa estate (d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015) erano state previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del programma di liquidazione e di quelli previsti per la realizzazione della liquidazione dell’attivo”.

Mercato dei crediti deteriorati (c.d. NPL) e pegno mobiliare non possessorio

Nel tralasciare le questioni strettamente giuridiche sull’opportunità di veicolare in modo definitivo l’istituto del patto marciano nel nostro ordinamento, il presidente spiega che le perplessità maggiori si rinvengono:

  • nella previsione di differenti ipotesi di inadempimento correlate alle modalità effettive di rimborso del debito (oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate inevase, che diventano una sola in caso di rateizzazione con rate superiori al mese);

  • nell'efficacia costitutiva dell’iscrizione del pegno in un registro informatizzato istituito presso l’Agenzia delle Entrate (istituzionalmente tenuta a svolgere, secondo il proprio statuto, “ tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali”).

Audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria

Infine, intervenuto in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il presidente Cndcec evidenzia la necessità di una “puntuale specificazione delle nozioni di lieve tardività o errata trasmissione” dei dati propedeutici alla precompilazione dei 730.

Inoltre, avvisa che è prematuro introdurre l’obbligo della fattura elettronica B2B per “l’eccessiva gravosità della conservazione sostitutiva del documento emesso”: dovrebbe essere gratuito il servizio di conservazione per tutti i soggetti passivi IVA che utilizzeranno il sistema di interscambio messo a disposizione dall’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2017.

Parere favorevole è espresso, invece, sul dialogo preventivo e sulla tax compliance.

Dal Mef una nota sul Dl banche

Con la notaCon il DL 59/2016 tempi più brevi per il recupero crediti” del 4 maggio 2016 sul sito, il Mef riepiloga le misure adottate.

Si legge nella premessa che le misure sulle procedure di insolvenza e sulle procedure esecutive, che si aggiungono a quelle già varate l’estate scorsa, insieme all’istituto del cosiddetto patto marciano contribuiranno a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti: le banche, che rientreranno più facilmente dei loro crediti, disporranno di spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle imprese.

Patto marciano

Il Mef spiega che, con le nuove regole, in caso di inadempimento del debitore, la banca entra in possesso del bene (che non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore né di un suo congiunto) posto in garanzia con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario, in soli 7-8 mesi contro i 40 attualmente stimati per le esecuzioni immobiliari attraverso la procedura giudiziale e al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene.

Il patto marciano può essere introdotto in fase di rinegoziazione dei contratti in essere.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 4 maggio 2016 - Decreto banche: rimborsi automatici o arbitrato - G. Lupoi

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