DL bollette convertito, confermato il nuovo calendario della tregua fiscale

Pubblicato il



DL bollette convertito, confermato il nuovo calendario della tregua fiscale

Via libera alla conversione, con modifiche, del decreto cd. ”Bollette” (DL n. 34/2023). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 124 del 29.05.2023) della Legge n. 56/2023, infatti, si è concluso l’iter di conversione con importanti conferme e novità, specie in materia di tregua fiscale e crediti d’imposta. Con l’articolo 7-quater, introdotto in sede di conversione, viene riconosciuto un credito d’imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200 mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività.

Prorogata, poi, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% - in deroga a quanto previsto dal D.P.R.633/1972 - alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui al D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Confermate le diverse disposizioni previste in materia di “tregua fiscale”. In primo luogo, resta fisso al  31 ottobre 2023 il nuovo termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni “formali“ (ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo. Per effetto del differimento, entro il 31 ottobre occorrerà procedere al versamento dei 200 euro per ciascun periodo d’imposta ovvero della prima rata di quanto dovuto; mentre, resta fermo al 31 marzo 2024 il termine entro cui rimuovere la correlata violazione. Confermate anche le novità in materia di ravvedimento cd. “speciale” nonché quelle riguardanti la definizione agevolata degli atti di accertamento.

Tale le principali novità inserite in sede di conversione si segnala:

  • la disciplina che consente agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate ovvero che hanno assegnato il servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo di cui all'art. 52 del DLgs.n.446/97, di applicare la rottamazione-quater nonché l’annullamento automatico dei mini debiti, di valore residuo al 01.01.2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015. Per avvalersi di tale facoltà gli enti territoriali dovranno adottare una apposita delibera, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 30.05.2023); 
  • la norma che riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, si posticipa al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Resta ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro. Le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate viene così rimodulato: le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023; mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione è stato, altresì, chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito