Domicilio digitale. Parere del Consiglio di stato

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Domicilio digitale. Parere del Consiglio di stato

Il Consiglio di stato – Ufficio Studi, massimario e formazione - ha fornito un parere in tema di domicilio digitale, alla luce delle ultime novità legislative in materia.

L’Ufficio è stato interpellato dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con richiesta del 14 febbraio 2018, per rispondere a diversi quesiti, alcuni dei quali relativi a profili di carattere prettamente tecnico, inerenti la funzionalità del Processo Amministrativo Telematico (PAT).

Ratio delle novità normative 

Nel parere, in primo luogo, viene posta l’attenzione sulla ratio che ha ispirato le ultime novità normative e l’attuale tenore dell’articolo 25 del Codice del processo amministrativo, ossia quella di designare il domicilio digitale come il domicilio eletto ex lege in ambito processuale.

Detta designazione – viene, tuttavia, rilevato - è stata ritenuta, anche in ambito processual-civilistico, di carattere non esclusivo ma preferenziale: è stata infatti riservata, dalla ultima giurisprudenza di legittimità, una “residua area di operatività al domicilio fisico”, in caso di inefficienza della PEC del destinatario (per causa a questo imputabile), con applicazione della regula juris dell’art. 82 r.d. n. 37/1934.

PAT: notifica della sentenza alle parti costituite

Viene analizzato, nel dettaglio, il caso della notificazione dell’impugnazione della sentenza di primo grado.

Così, in relazione alle parti costituite nel giudizio di primo grado, si ipotizza che:

1. la notificazione, ad istanza della parte soccombente in primo grado, vada effettuata al domicilio digitale della parte vittoriosa indicato all’atto della notificazione della sentenza o, in mancanza, indicato al momento della costituzione in primo grado e riportato in sentenza;

2. in mancanza di espressa indicazione del domicilio digitale all’atto della notificazione della sentenza o di indicazione, sarà onere della parte appellante provvedere alla sua estrazione dai pubblici registri;

3. in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, la notifica dell’impugnazione andrà effettuata presso il domicilio fisico indicato in aggiunta a quello digitale.

...e alle parti non costituite

Nei confronti, poi, delle parti non costituite in primo grado, viene ipotizzato che:

1. la notificazione del ricorso introduttivo, in mancanza di un domicilio elettivo ex lege, potrà essere eseguita sia al domicilio digitale (indirizzo PEC indicato nei pubblici registri), sia al domicilio fisico (questo, in ragione del perdurante regime di facoltatività della notificazione via PEC);

2. in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege);

3. in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un’applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall’art. 82 r.d. 37/1934, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico.

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