Duplicati di patente, fattura solo su richiesta

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Con la pubblicazione, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 201 del 30 agosto 2014, del decreto 8 agosto 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, l'esenzione dalla fatturazione per cessioni e prestazioni di servizi al pubblico caratterizzate da “uniformità, frequenza e importo limitato” tali da rendere gravosa l’osservanza dell’obbligo contabile (articolo 22 del Dpr 633/1972), viene estesa ad altre 2 operazioni.

Si tratta di servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente;

- servizi di gestione e rendicontazione dei versamenti effettuati, dall’utenza, per pratiche riguardanti i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

La fattura è d'obbligo solo se richiesta dal cliente entro e “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Duplicati patente senza fattura
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Meno obblighi di fatturazione nei servizi agli automobilisti

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