E' legittima l'utilizzazione dei dati personali ai fini di giustizia

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La disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. In tale ambito, trovano, infatti, composizione le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo tanto che “alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere”.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione, Sezioni unite civili, nel testo di due sentenze depositate lo scorso 8 febbraio 2011, la n. 3033 e la n. 3034, relativamente a due vicende in cui il trattamento dei dati personali dei clienti era stato effettuato dai rispettivi legali ai fini della difesa giudiziaria degli stessi.

In un caso, è stata confermata la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le doglianze di un uomo contro l'avvocato della controparte il quale, in una causa di divorzio, aveva reso noti alle parti i dati dei suoi conti bancari e le spese con la carta di credito.

Nell'altro caso, la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la mancata restituzione da parte dell'avvocato revocato di documenti del cliente per l'esercizio di un'azione contro quest'ultimo al fine di ottenere il pagamento degli onorari professionali.
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