Ecobonus. Fototermici senza agevolazione per riqualificazione energetica

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Ecobonus. Fototermici senza agevolazione per riqualificazione energetica

I sistemi fototermici non danno diritto all'ecobonus.

Dunque non c'è detrazione per interventi di riqualificazione energetica in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico.

Così, l'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 135 del 27 dicembre 2018.

C'è il bonus per il recupero del patrimonio edilizio

Per un contratto di fornitura e posa in opera di un sistema fototermico, non si ha diritto alla fruizione delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296/2006 (ecobonus).

Il sistema rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l'acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione d'integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento e costituisce una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.

Tuttavia, per tale sistema l'Agenzia non riconosce la detrazione per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il motivo: i costi per l'installazione di un sistema fototermico non sono assimilabili alle spese “relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”, ammessi all'agevolazione in esame.

Il sistema fototermico, a differenza dei pannelli solari, si sostanzia in un sistema di recupero dell'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori.

All'istante non resta che chiedere la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art.16-bis, co.1, del Tuir) per la fornitura e posa in opera.

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  • eDotto.com - Edicola del 6 dicembre 2018 - Cessione Ecobonus e Sismabonus senza imposta di registro - Pichirallo

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