Enti sportivi dilettantistici non lucrativi, chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali

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Enti sportivi dilettantistici non lucrativi, chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali

La Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 chiarisce alcune questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il CONI.

L’ultimo documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di sport dilettantistico - di ben 79 pagine suddivise in otto paragrafi - raccoglie una serie di risposte ai quesiti emersi nell'ambito del suddetto Tavolo tecnico, relativi per lo più alla fruizione delle diverse agevolazioni tributarie e contabili messe a disposizione dal legislatore.

Nello specifico, il documento si occupa:

  • dell’inquadramento dell’esatto perimetro applicativo della Legge 398/91;

  • degli effetti della riforma del Terzo settore sullo sport dilettantistico;

  • della corretta applicazione dell’articolo 148 comma 3 del Tuir in tema di attività connesse agli scopi istituzionali.

Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro: regime fiscale agevolato

Nella prima parte della circolare n. 18/E/2018 viene fatta una ricognizione della normativa che regola il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

In particolare, si analizzano gli aspetti riguardanti l’applicazione del regime fiscale previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo consiste nella determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva, nonché in semplificazioni contabili, dichiarative e di certificazione dei corrispettivi.

Inoltre, si analizzano gli aspetti concernenti l’applicazione, in favore delle stesse associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Riforma del Terzo settore e sport dilettantistico senza fini di lucro

La seconda parte della circolare viene dedicata all’analisi degli effetti che la riforma del Terzo settore ha operato sulla disciplina fiscale prevista per gli enti sportivi dilettantistici non lucrativi. Infatti, è effettuato un coordinamento tra la vigente normativa in materia di sport dilettantistico e le novità apportate in materia dai decreti legislativi n. 112/2017 e 117/2017, emanati in attuazione della Legge delega n. 106/2016 (riforma del Terzo settore).

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che la suddetta riforma ha espressamente incluso l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici.

Trattandosi di un settore con caratteristiche particolari, vengono fatte salve le agevolazioni fiscali vigenti e già disposte dalla Legge n. 289/2002.

Pertanto, i singoli enti sportivi potranno scegliere se:

  • mantenere le agevolazioni fiscali esplicitamente previste dalla vigente disciplina specifica;
  • oppure, qualora decidano di entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici tributari previsti per tali enti.

Sport dilettantistico: domande e risposte ai dubbi emersi nell’ambito del Tavolo tecnico Fisco-Coni

La prima questione sciolta dall’Agenzia delle Entrate è che rientrano nel regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 solo le attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Restano, invece, escluse da questo regime di vantaggio le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato. L’Agenzia, così, specifica che tra i “proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali” rientrano quelli strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica, come per esempio i proventi derivanti dalla “somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie”. Mentre, sono escluse dal regime agevolato tutte quelle attività di carattere commerciale condotte in maniera autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale, per esempio le somministrazioni di alimenti e bevande svolte in luoghi diversi e distanti da quelli dove si svolge l’attività sportiva.

La mancata comunicazione alla Siae dell’opzione per il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991, non fa decadere gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente, qualora questi abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge: la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

Le cessioni dietro corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione:

  • se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo (esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica);

  • se la destinataria della cessione non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

Nel caso di quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro, l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Infine, al quesito se i documenti e le ricevute rilasciati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche non lucrative e dai singoli tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a fronte di contributi, rimborsi spese, indennità forfettarie, rientrino nel regime di esenzione dall’imposta di bollo, l'Agenzia risponde che nessuna imposta di bollo è dovuta su tali documenti e che l'esenzione riguarda, tra l'altro, anche le ricevute per indennità e i rimborsi spese analitici e forfettari presentati agli organismi di categoria.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 20 luglio 2018 - Codice del Terzo settore, quattro mesi in più per i correttivi – Moscioni

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