Entrate: imposta di registro per diritto di superficie su terreno agricolo

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Entrate: imposta di registro per diritto di superficie su terreno agricolo

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sull'imposta di registro da applicare all'atto di costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli.

La richiesta è stata presentata da un notaio chiamato a stipulare un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli al fine di realizzare e/o installare e mantenere un ''Parco Fotovoltaico''.

Costituzione di diritto di superficie su terreno agricolo

In discussione è l’applicazione dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 che elenca le aliquote applicabili agli atti di “trasferimento immobiliare” tra cui:

  • per il trasferimento di case di abitazione è prevista l'aliquota del 2%;
  • per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, prevede l’aliquota del 15%;
  • negli altri casi, dove non si applicano agevolazioni, l’aliquota è del 9%.

Secondo il ragionamento dell’Agenzia – espresso nella risposta n. 365 del 3 luglio 2023 – la fattispecie riguardante la costituzione del diritto di superficie su area agricola rientra nella parte della citata Tariffa che contempla “il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.

Infatti nell’espressione “trasferimento” devono intendersi ricompresi gli atti costitutivi di diritti reali di godimento. Ciò si ritrova anche nella risoluzione n. 92/E del 22 giugno 2000 ripresa dalla circolare n. 18/E del 29 maggio 2013.

In sostanza la prassi citata ha riconosciuto l'assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ''costitutivi'' e quelli ''traslativi'' dei medesimi diritti.

Tale solco interpretativo circa l'articolo 1 della Tariffa è in linea con la lettura sistematica delle norme dell'imposta di registro e in continuità rispetto all'evoluzione che ha interessato la disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili ed, in particolare, sui terreni agricoli.

Dunque, per l’Agenzia delle Entrate, la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni è soggetta, quanto ai fini dell’applicazione dell'imposta di registro, all'aliquota del 15 per cento.

Sul richiamo dell’istante alla pronuncia n. 3461 dell'11 febbraio 2021 della Corte di cassazione, il Fisco osserva come, pur trattandosi della tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, si richiamano, però, precedenti sentenze sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui “non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente”, che è peculiare del diritto di servitù.

Oltre all’imposta di registro pari al 15%, la risposta n. 365/2023 afferma che si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.

Infine, per quanto riguarda la base imponibile, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali essa è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto.

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