Equitalia non annulla in autotutela? Rischia la lite temeraria

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Equitalia non annulla in autotutela? Rischia la lite temeraria

Se Equitalia non provvede ad annullare in autotutela l’atto impugnato, nonostante le ragioni del ricorrente e l’inesistenza del credito erariale, può vedersi applicato, nei propri confronti, l’articolo 96 del Codice di procedura civile, terzo comma, che prevede la possibilità per il giudice che si pronuncia sulle spese, di condannare parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

E’ quanto occorso alla società di riscossione nell’ambito di una vicenda in cui la Commissione tributaria provinciale di Roma ha condannato Equitalia a pagare, oltre alle spese di lite, un’ulteriore somma pari a 20mila euro, equitativamente determinata ai sensi del citato articolo 96 C.p.c., in considerazione della condotta, definita “assolutamente negligente”, tenuta dalla stessa nel giudizio che vedeva coinvolta una Srl immobiliare.

Vicenda in esame

Nel dettaglio, la società contribuente era stata raggiunta da un'intimazione di pagamento nella sua qualità di soggetto coobbligato in solido rispetto ad altre società del medesimo gruppo.

Dopo che la stessa aveva provveduto a saldare il proprio debito, l’Agenzia delle entrate aveva comunicato a Equitalia che nulla era più dovuto dalla medesima, quale coobbligata in solido, disponendo, altresì, la sospensione a tempo indeterminato della cartella di pagamento che era stata emessa nei confronti della Srl.

Successivamente, tuttavia, la società era stata raggiunta da intimazione di pagamento da parte di Equitalia, intimazione che era stata impugnata con contestuale istanza di sospensione corredata dalla documentazione atta a dimostrare l’inesistenza del debito erariale.

L’Agenzia di riscossione, però, aveva respinto la domanda di sospensione asserendo che non era stata prodotta documentazione atta a comprovare in maniera puntuale le ragioni della richiesta. Da qui l’avvio del giudizio.

Responsabilità aggravata e somma equitativamente determinata

Nella specie, la specifica richiesta della contribuente di condannare Equitalia per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. e 2043 c.c. non è stata accolta in quanto la Ctp ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova di aver subito danni dal comportamento dell’amministrazione, danni poi esclusi grazie al provvedimento cautelare di sospensione degli effetti dell’atto, emesso in corso di causa. La valutazione equitativa prevista dall’articolo 96 – ha spiegato la Commissione – attiene alla quantificazione e nella specie mancava la prova dei danni.

Tuttavia, come sopra anticipato, atteso il comportamento negligente di Equitalia, che invece di annullare l’atto in autotutela aveva inopinatamente affermato che nulla era stato prodotto per poter accogliere la richiesta di sospensione, la Ctp di Roma - sentenza n. 9546/26/17 del 6 aprile 2017 - ha ritenuto che potesse trovare applicazione l’ultimo capoverso dell’articolo 96 c.p.c. che consente al giudice di disporre, d’ufficio, in capo al soccombente, il pagamento di una somma equitativamente determinata.

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