Esonero contributivo giornalisti: a chi e quando spetta

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Esonero contributivo giornalisti: a chi e quando spetta

Dallo scorso 23 agosto i giornalisti liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata INPGI possono presentare le domande per fruire dell’esonero parziale dei contributi dovuti per l’anno 2021 di cui alla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020) e al decreto interministeriale 17 maggio 2021. Lo ha comunicato l'Istituto con comunicato stampa del 4 agosto 2021. A distanza di più di un mese dall'apertura del canale telematico per le richieste, l'INPGI fornisce ora le necessarie istruzioni operative con la circolare n. 10 del 22 settembre 2021, rettificando le precedenti disposizioni.

Il documento di prassi si sofferma anche sulla comunicazione obbligatoria dei redditi da attività giornalistica “libero professionale” conseguiti nel 2020 da trasmettere all’INPGI entro il 30 settembre 2021.

Giornalisti: esonero contributivo parziale

L'esonero contributivo parziale, ricorda l'INPGI, è stato introdotto dall'art. 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria complessiva pari a 2.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro destinati ai professionisti con Cassa.

Alle disposizioni della legge di Bilancio 2021 è stata data attuazione con il decreto interministeriale, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 17 maggio 2021 e pubblicato il 28 luglio 2021.

L'esonero ha ricevuto l'autorizzazione della Commissione UE (comunicato stampa del 14 luglio 2021).

Giornalisti: quando spetta l'esonero

L'esonero in parola spetta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPGI entro il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (sono, quindi, esclusi i professionisti che hanno iniziato la loro attività dal 1° gennaio 2021) e in possesso dei seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva;
  • non aver presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • non essere titolare, nel 2021, di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
  • non essere titolare, nel 2021, di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura;
  • aver percepito, nel 2019, un reddito professionale che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro, calcolato “secondo un principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti l’attività”;
  • aver avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Giornalisti: misura dell'esonero

L'importo massimo di esonero contributivo spettante è di 3.000 euro, ma la misura effettivamente erogabile verrà determinata con decreto ministeriale e soltanto dopo il 31 ottobre, data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Al riguardo il Comitato Amministratore della Gestione separata INPGI ha chiarito che i professionisti iscritti che presentino, o abbiano presentato, domanda di esonero contributivo, possono sospendere il versamento di una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021.

Resta comunque ferma la scadenza del 31 ottobre per versare la contribuzione a saldo per l’anno 2020.

Qualora l’importo di contributi dovuti e non versati risultasse superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero in base al decreto ministeriale, il giornalista potrà versare senza maggiorazioni le somme a conguaglio purchè le stesse siano pagate entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del predetto decreto.

Giornalisti: contributi dovuti

A modifica parziale delle disposizioni della delibera n. 9 del 24 giugno 2021, l'INPGI evidenzia che il beneficio dell’esonero non copre il contributo di maternità e il contributivo integrativo. Pertanto gli iscritti che non hanno versato la predetta contribuzione entro il termine del 31 luglio 2021, possono regolarizzare la posizione contributiva senza maggiorazioni versando quanto dovuto entro il 31 ottobre 2021.

Per i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31 ottobre 2021, possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate con scadenza nel 2021.

L'INPGI ha fornito nella circolare n. 10 del 2021 un prospetto della contribuzione da versare, ricordando che è soggetto ad eventuale esonero il solo contributo soggettivo.

Giornalisti: comunicazione dei redditi

Con la stessa circolare n. 10 del 2021 l'INPGI ricorda che entro il 30 settembre 2021 va trasmessa la comunicazione obbligatoria dei redditi da attività giornalistica “libero professionale” conseguiti nel 2020.

Vi sono tenuti tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2020 hanno svolto attività autonoma giornalistica:

  • libero-professionale con Partita IVA;
  • come attività “occasionale”;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
  • mediante cessione di diritto d’autore.

Sono inoltre tenuti alla comunicazione coloro che, pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2020. In tale caso, il giornalista può decidere se versare o meno il contributo minimo e/o aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2020.

N.B. Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui l'importo non è inferiore al 12% (6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo, pari nel 2020 a 15.953,00 euro.

Non sono invece tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Il giornalista in precedenza assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) deve però necessariamente comunicare all’Istituto le modalità con cui svolge la professione.

La comunicazione reddituale va effettuata esclusivamente in via telematica.

L’importo del contributo a saldo va versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o, su richiesta, in 3 rate mensili, a partire dal 31 ottobre 2021.

Per i giornalisti con un reddito 2019 non superiore a 30.000 euro, che - nel corso del 2020 - hanno usufruito della facoltà di differimento del contributo minimo, è possibile suddividere il pagamento del contributo a saldo in 6 rate mensili, dal 31 ottobre 2021.

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