Esonero contributivo triennale, conferma Inps

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Esonero contributivo triennale, conferma Inps

Con le risposte agli interpelli n. 30/2015, 2/2016 e 4/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in materia di accesso all’esonero contributivo triennale previsto dall’art.1, comma 118 e seguenti, Legge n.190/2014.

A sua volta l’INPS, con apposito messaggio, ha illustrato il contenuto dei suddetti interpelli alle sue sedi territoriali, confermando in tal modo l’interpretazione ministeriale.

Nello specifico, il messaggio INPS n. 459 del 3 febbraio 2016 ricorda che:

  • l’interpello n. 30/2015 ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla Legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015;
  • l’interpello n. 2/2016 ha evidenziato che in caso di riqualificazione di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di verifica ispettiva, non spetta lo sgravio contributivo;
  • l’interpello n. 4/2016 ha ammesso tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex lege n. 190/2014, anche i percettori di trattamento pensionistico.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 gennaio 2016 - Esonero contributivo nuove istruzioni - Schiavone

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