Esonero parziale IVS: l’INPS spiega come si applica nel 2024

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Esonero parziale IVS: l’INPS spiega come si applica nel 2024

Cuneo contributivo. L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 non è cumulabile con la decontribuzione per le lavoratrici con figli.

L’incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103 è erogato al netto dell’esonero parziale IVS.

Sono solo due delle indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 con la quale l’Istituto fornisce i chiarimenti necessari per l’applicazione delle novità della legge di Bilancio 2024 in tema di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213), dettando anche le regole per il suo coordinamento con gli altri incentivi.

Prima di addentrarci nell’analisi puntuale delle disposizioni amministrative vale la pena sottolineare che, fatta salva la novella legislativa secondo la quale la riduzione contributiva in parola non ha effetti sul rateo di tredicesima, non cambiano le regole applicabili per l’elaborazione della busta paga nel 2024.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213) prevede che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sia riconosciuto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori nella misura del:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero contributivo non ha effetti sulla tredicesima mensilità o sul singolo rateo di tredicesima qualora l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024.

A chi si applica l’esonero parziale IVS

L’esonero in parola, nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore e nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate:

  • si applica a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi gli apprendisti;
  • non si applica ai lavoratori domestici.

Come e in quale misura si applica nel 2024

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il datore di lavoro, spiega l’INPS con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, deve applicare la riduzione contributiva

  • al 6% dei contributi IVS a carico del lavoratore se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima (su quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore pari al 9,19%, la restante quota dovuta dal lavoratore è pari a 3,19%);
  • al 7% della contribuzione IVS a carico del lavoratore se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima (quota dovuta dal lavoratore pari a 2,19%).

ATTENZIONE: Come parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali mensili (2.692 euro per la riduzione di 6 punti percentuali e 1.923 euro per la riduzione di 7 punti percentuali) va presa la retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese non considerando il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione. Le soglie retributive di imponibile previdenziale (2.692 euro e 1.923 euro) vanno intese come massimali mensili e rilevano ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva e della determinazione della misura della riduzione contributiva. La verifica va effettuata nel singolo mese di paga e pertanto la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore può, nei singoli mesi, risultare di entità diversa in base alla retribuzione effettivamente percepita.

Una considerazione a parte meritano le mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità erogate in base ai contratti collettivi di lavoro. L’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, conferma (si veda per il 2023 il messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1932) al riguardo che nel mese di erogazione della quattordicesima mensilità (o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi), la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

L’esonero non si applica a straordinari e altri emolumenti erogati nel corso dell’anno 2025 ma riferiti al 2024.

Cessazione e variazione del rapporto di lavoro

L’INPS chiarisce che se il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, ha ricevuto le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze non va applicato l’esonero;

L’esonero non si applicherà anche nell’ipotesi in cui il lavoratore cessi il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.) siano erogate nel corso dell’anno 2025.

In caso di variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore occorre considerare il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro con riferimento al rapporto di lavoro unitario e pertanto il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Quadro riepilogativo in tabella

Di seguito si fornisce il quadro riepilogativo delle modalità di applicazione per l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 con evidenza delle differenze rispetto al secondo semestre 2023.

Voci retributive

Secondo semestre 2023

2024

Retribuzione imponibile corrisposta nel mese

Riduzione 6% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 2.692 euro) o 7% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 1.923 euro) 

Riduzione 6% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 2.692 euro) o 7% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 1.923 euro) 

Tredicesima mensilità corrisposta a dicembre 2024

Riduzione 2% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 2.692 euro) o 3% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 1.923 euro)

NO

Tredicesima mensilità corrisposta mensilmente

Riduzione 2% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 224 euro) o 3% (soglia retributiva di imponibile previdenziale mensile pari a 160 euro)

NO

 

Non cumulabile con la decontribuzione per le lavoratrici con figli

Con riguardo al coordinamento dell’esonero contributivo IVS con gli altri incentivi in trattazione, l’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, fa presente che (laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure) la riduzione contributiva di 6 o 7 punti percentuali è misura diversa e alternativa alla decontribuzione per le lavoratrici con figli prevista dalla legge di Bilancio 2024 (’articolo 1, commi da 180 a 182) e pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile.

Rileva l’Istituto che l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero parziale IVS.

Se però dovessero venire meno i presupposti legittimanti per una delle due agevolazioni, la lavoratrice madre può fruire, dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, dell’altra misura se ovviamente le spetta.

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento

Per i lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, rinunciando all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico, l’INPS conferma le istruzioni fornite con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023. Pertanto l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Aiuti UE e agevolazioni per il datore di lavoro

L’applicazione dell’esonero contributivo IVS non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro

La circolare si conclude con le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens.

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