Esperti in composizione negoziata: regolamento e modelli del CNF

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Esperti in composizione negoziata: regolamento e modelli del CNF

Pubblicata, sul sito del Consiglio Nazionale Forense, la modulistica utile per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti in composizione negoziata della crisi d'impresa.

Si tratta del modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti, unitamente al modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio.

Avvocati, le regole per l'iscrizione nell'elenco esperti indipendenti

Si segnala, altresì, che il CNF, nella seduta del 17 dicembre 2021, ha provveduto ad approvare il proprio regolamento per la tenuta dell'Elenco degli esperti in composizione negoziata della crisi d'impresa, pubblicato e trasmesso ai vari Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati lo scorso 20 dicembre.

Nel Regolamento, sono disciplinate le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura "per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147”. 

Domanda di iscrizione al COA di appartenenza

Si prevede, così, che l’avvocato che intenda iscriversi nell’elenco degli esperti indipendenti, tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, debba presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.

La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante:

  • l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo degli avvocati;
  • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • l’assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell’obbligo formativo previsto;
  • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.

L'istanza - che deve altresì contenere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione - potrà essere presentata, unitamente alla documentazione prevista, al COA di appartenenza e ciò:

  • tramite deposito in formato cartaceo;
  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato a quello dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto

Pubblicato, sul sito del Consiglio, anche il Decreto con cui il ministro della Giustizia ha fornito, agli Ordini professionali, le proprie linee di indirizzo per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

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