Esperto di radioprotezione, requisiti di iscrizione all’elenco

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Esperto di radioprotezione, requisiti di iscrizione all’elenco

Entra in vigore il prossimo 1° gennaio il Decreto del Ministero del lavoro del 9 agosto 2022 che definisce, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del D.Lgs. 101/2020, i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione e di svolgimento dell’esame nonché l’aggiornamento professionale.

Fino al 1° gennaio 2023 continuano a restare in vigore le norme contenute nell’allegato XXI del D.Lgs. n. 101/2020.

L’esperto di radioprotezione, cosa fa?

L’esperto di radioprotezione è una figura, le cui funzioni non possono essere delegate ad altre esperte in igiene e sicurezza del lavoro, cui il datore di lavoro è obbligato ad affidare, prima dell'inizio di attività che richiedano la protezione da sorgenti di radiazioni ionizzanti, i seguenti compiti:

  • valutazione di radioprotezione;
  • esame e la verifica delle attrezzature;
  • sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
  • valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi che riguardano i lavoratori;
  • verifica della corretta adozione, da parte del personale, degli strumenti e dei mezzi di misura;
  • sorveglianza sullo smaltimento dei materiali;
  • assistenza per attività connesse alle proprie competenze in materia di radioprotezione.

Gradi di abilitazione

Sono richiesti particolari requisiti per poter esercitare la professione di esperto di radioprotezione, che vanno da lauree caratterizzanti a tirocini specifici, fino ad arrivare all'esame di abilitazione, superato il quale è l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro.

I diversi i gradi di abilitazione sono:

  • I grado: sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
  • II grado: sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV o da materie radioattive;
  • III grado sanitario: sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate, utilizzate a fini medici all'interno di strutture sanitarie;
  • III grado: sorveglianza fisica di particolari impianti e di altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate.

Requisiti di iscrizione

Secondo quanto disposto dal decreto in esame, possono essere iscritti all’elenco nazionale, previa domanda da presentare al Ministero, coloro che:

  • siano cittadini italiani o membri dell’UE (sono ammessi all’iscrizione anche i loro familiari non aventi la cittadinanza italiana o europea titolari di un permesso di soggiorno, nonché i cittadini di Paesi terzi avente lo status di rifugiato);
  • non abbiano riportato condanne per reati contro la PA o la fede pubblica;
  • siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni necessarie (laurea triennale in fisica, chimica, chimica industriale o ingegneria o master di primo livello per l’abilitazione di I grado o laurea in fisica, chimica, chimica industriale, ingegneria vecchio ordinamento o master di secondo livello per l’abilitazione di II e III grado);
  • siano abilitati allo svolgimento della professione dalla commissione competente;
  • non siano stati cancellati dall’elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.

Compiti della Commissione

Presso il Ministero del lavoro è istituita la Commissione deputata all’iscrizione nell’elenco, composta da membri del ministero medesimo, del ministero della salute, dell’Inail, dell’Istituto superiore per la sanità e dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Spetta a tale Organo adottare le delibere relative all’abilitazione, in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione presentata dagli interessati e al superamento di un esame le cui sessioni si svolgono con cadenza annuale.

Cancellazione e sospensione dall’elenco

La cancellazione dall’elenco degli esperti di radioprotezione avviene:

  • per disposizione del Ministro del lavoro;
  • in caso di svolgimento di attività durante i periodi di sospensione;
  • su richiesta dell’interessato;
  • in caso di passaggio ad un grado superiore di abilitazione.

La sospensione, invece, avviene su segnalazione degli Organi di vigilanza.

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