Esterovestizione, confermata la condotta per omessa dichiarazione

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La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 20 giugno 2014, ha ritenuto pienamente provata la condotta contestata, con riguardo alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5, D. Lgs n. 74/2000, di esterovestizione, a carico degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Dolo specifico a carico dei due stilisti

L'elemento soggettivo del reato, in particolare, è stato riscontrato sulla base dell'impianto organizzativo predisposto dagli imputati, per come finalizzato a far apparire la società Gado come soggetto estero distinto ed autonomo.

In realtà – si legge nel testo della decisione – questa società, “oltre ad essere inserita nel gruppo societario, era diretta dal management italiano e priva di un'effettiva indipendenza operativa, nelle decisioni di rilievo, in particolare negli aspetti economici e finanziari, nonché soprattutto, come si è detto, nella concessione delle licenze sui marchi”.

Non si trattava, pertanto, di una condotta colposa “ma di illecito connotato da dolo specifico che risponde all'interesse del contribuente di evitare la presentazione della dichiarazione dei redditi per non pagare le relative imposte”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - La società estera senza addetti «condanna» Dolce e Gabbana – Negri

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