Estorsione a carico del datore che impone stipendi inferiori alla busta paga

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Risponde del reato di estorsione di cui all’articolo 629 del Codice penale il datore di lavoro che imponga ai propri dipendenti dei trattamenti economici inferiori rispetto a quelli risultanti dalle buste paga, dietro minaccia di licenziamento, anche se “larvata”.

Ed è da ritenere irrilevante, in tale contesto, la giustificazione che lo stesso fornisca circa l’intento di disapplicare i contratti collettivi per evitare il rischio di chiusura dell’azienda e la conseguente perdita per i dipendenti dei posti di lavoro. Anzi, è proprio l’approfittare della grave situazione del mercato del lavoro a determinare l'integrazione del reato contestato.

E’ quanto sottolineato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 31535 depositata il 3 agosto 2012 e con cui è stata confermata la condanna penale alla pena detentiva e all’interdizione dai pubblici uffici per un imprenditore che, approfittando della situazione di grave crisi economica e del mercato del lavoro, aveva costretto i propri dipendenti ad accettare delle condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi.
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