Decreto disabilità in Gazzetta: cosa cambia

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025 ed in vigore dal 4 aprile 2025, il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 30 (decreto disabilità) rappresenta un importante tassello nel percorso di attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la definizione della condizione di disabilità e le modalità per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Questo regolamento attuativo è adottato infatti in esecuzione dell’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024, e ha come obiettivo primario quello di disciplinare in modo sistematico le iniziative formative a livello nazionale e territoriale destinate ai soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione e progettazione del percorso di vita delle persone con disabilità.

Vediamo come.

Obiettivi

Il regolamento ha una funzione operativa essenziale: garantire un’effettiva ed omogenea formazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e sociale che partecipa, a vario titolo, alle seguenti fasi previste dal D.Lgs. 62/2024:

  • valutazione di base;
  • valutazione multidimensionale;
  • elaborazione del progetto di vita individuale e personalizzato.

Attraverso il potenziamento delle competenze dei soggetti coinvolti, il decreto mira a rafforzare dunque l’approccio integrato e centrato sulla persona previsto dalla riforma mediante:

  • la realizzazione di iniziative formative di carattere nazionale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
  • il trasferimento di risorse alle Regioni per l’attivazione dei piani formativi territoriali, che dovranno conformarsi alle linee guida e ai contenuti stabiliti a livello centrale.

Destinatari e rilevanza per enti pubblici, Regioni e operatori del settore disabilità

Il regolamento si rivolge direttamente a una vasta platea di soggetti istituzionali e professionali:

  • Regioni e Province autonome, titolari della pianificazione e attuazione delle iniziative formative sul territorio;
  • personale delle aziende sanitarie locali, degli ambiti territoriali sociali, dei servizi per il collocamento mirato, delle istituzioni scolastiche, università, enti ecclesiastici e soggetti del terzo settore;
  • istituti nazionali quali Inps e Inail, coinvolti nella fase di valutazione della condizione di disabilità;
  • famiglie e persone con disabilità, in quanto fruitori finali delle attività di informazione e accompagnamento.

Il regolamento rappresenta pertanto uno strumento strategico per assicurare uniformità e qualità dei processi valutativi e progettuali su scala nazionale, riducendo i divari territoriali e garantendo il rispetto dei principi di equità, personalizzazione e partecipazione sanciti dal decreto legislativo.

Il contesto normativo: focus sull’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024

L’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024 conferisce alla ministra per le disabilità, di concerto con i ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, il compito di adottare un regolamento attuativo volto a disciplinare:

  • le misure di formazione obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione e progettazione del progetto di vita;
  • le iniziative formative di carattere nazionale;
  • il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni per l’organizzazione della formazione a livello locale;
  • le modalità di monitoraggio sull’attuazione e l’efficacia dei piani formativi.

In attuazione di tale previsione, il Dpcm n. 30 del 14 gennaio 2025 definisce in modo puntuale:

  • i piani formativi nazionali e territoriali;
  • i soggetti destinatari della formazione e i relativi contingenti numerici;
  • le tematiche obbligatorie da affrontare nei percorsi formativi (es. ICF, ICD, WHODAS, accomodamenti ragionevoli, redazione del progetto di vita, definizione del budget, ecc.);
  • i criteri per la selezione e il coordinamento degli esperti;
  • le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili, pari a 30 milioni di euro per il 2025, stanziati dallo Stato tramite apposito fondo.

Queste disposizioni costituiscono il presupposto necessario per una piena attuazione della riforma e per garantire che i diritti delle persone con disabilità siano concretamente tutelati attraverso un sistema integrato e professionalizzato.

Applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2025

L’articolo 33 del D.Lgs. 62/2024 prevede l’avvio, dal 1° gennaio 2025, di una fase di sperimentazione della durata di dodici mesi finalizzata a testare sul campo le disposizioni relative alla valutazione di base previste dal Capo II del decreto.

Questa sperimentazione è caratterizzata da due criteri fondamentali di selezione:

  • differenziazione geografica, per garantire un’adeguata rappresentanza delle aree del Nord, Centro e Sud Italia;
  • diversificazione delle dimensioni territoriali, in modo da includere realtà urbane, semiurbane e rurali.

Scopo della sperimentazione dunque è valutare l’efficacia e la sostenibilità del nuovo modello valutativo introdotto dal decreto, con riferimento:

  • all’applicazione concreta dei criteri previsti per la valutazione del profilo di funzionamento;
  • all’adozione degli strumenti standardizzati (ICF, WHODAS);
  • alla co-progettazione del progetto di vita in ottica partecipata;
  • all’adeguatezza della formazione ricevuta dai soggetti coinvolti.

Le evidenze raccolte in fase sperimentale rappresenteranno una base conoscitiva essenziale per l’estensione generalizzata delle misure a livello nazionale, a partire dal 2026, consentendo eventuali adattamenti normativi e operativi.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 del Dpcm chiarisce l’ambito di applicazione del provvedimento, confermando che esso riguarda la formazione integrata, sia nazionale che territoriale, dei soggetti coinvolti:

  • nei procedimenti di valutazione di base;
  • nella valutazione multidimensionale;
  • e nell’elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati.

Le definizioni rilevanti comprendono, tra le altre, quelle di valutazione di base, valutazione multidimensionale, progetto di vita, accomodamento ragionevole, profilo di funzionamento, e strumenti valutativi come l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) e il WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule).

I soggetti destinatari delle attività formative sono individuati tra:

  • il personale delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti valutativi;
  • i professionisti operanti in ambito sanitario, sociale, scolastico, universitario;
  • i referenti delle organizzazioni del terzo settore;
  • le persone con disabilità e le loro famiglie (limitatamente alla fruizione dei materiali formativi).

Si tratta di un’ampia platea che garantisce una copertura sistemica e trasversale dell’intero ecosistema operativo chiamato a implementare la riforma della disabilità.

I piani formativi: articolazione nazionale e territoriale

L’articolo 2 del regolamento definisce le modalità di elaborazione dei piani formativi, suddividendoli in due livelli distinti ma strettamente interconnessi:

  • piano formativo a carattere nazionale;
  • piani formativi territoriali redatti dalle Regioni.

Piano formativo nazionale: contenuti e finalità

Il piano nazionale rappresenta lo strumento guida per la progettazione e l’erogazione delle attività formative nei territori non coinvolti nella fase sperimentale prevista dall’articolo 33 del D.Lgs. 62/2024. Il piano stabilisce:

  • l’elenco delle attività formative;
  • gli obiettivi di apprendimento;
  • le modalità didattiche (in presenza, a distanza o miste);
  • i materiali didattici (testi, dispense, video);
  • la tipologia di destinatari e i relativi contingenti;
  • il cronoprogramma delle iniziative;
  • la ripartizione delle attività tra gli esperti incaricati e i relativi referenti;
  • le misure di coordinamento con le attività formative territoriali.

La presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha la responsabilità diretta di approvare il piano nazionale su proposta del Gruppo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell’art. 8 del Dpcm.

Tale centralizzazione ha lo scopo di:

  • garantire coerenza metodologica e contenutistica;
  • assicurare l’adozione uniforme dei criteri e strumenti previsti dal decreto legislativo;
  • supportare le Regioni nella definizione dei propri piani formativi.

Piani formativi territoriali: ruolo delle Regioni e coordinamento nazionale

I piani formativi territoriali, disciplinati dal comma 4 dell’articolo 2, sono redatti da ciascuna Regione o Provincia autonoma sulla base:

  • del piano nazionale approvato;
  • delle indicazioni operative fornite dal Gruppo di coordinamento nazionale.

Le Regioni sono responsabili dell’organizzazione delle iniziative formative sul proprio territorio, potendosi avvalere:

  • delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  • della collaborazione dei soggetti già formati a livello nazionale;
  • di protocolli di intesa e convenzioni con enti, amministrazioni, associazioni e operatori del settore disabilità.

Una volta redatti, i piani territoriali devono essere trasmessi al Gruppo di coordinamento per l’approvazione, passaggio che garantisce l’allineamento delle attività regionali al quadro normativo nazionale e consente un monitoraggio centralizzato delle attività formative.

Il coordinamento tra piano nazionale e piani regionali è essenziale per assicurare:

  • l’omogeneità della formazione su tutto il territorio nazionale;
  • la personalizzazione dei contenuti formativi in base alle specificità territoriali;
  • l’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche stanziate con il fondo previsto dall’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 62/2024

Modalità attuative delle iniziative formative nazionali

Le modalità attuative si basano su un modello integrato, che coinvolge diversi attori istituzionali e strumenti operativi.

  • Esperti qualificati (art. 9): il Dipartimento si avvale di un massimo di 50 esperti, selezionati tra accademici, professionisti del settore, rappresentanti delle associazioni e personalità con comprovata esperienza nel campo della disabilità. Gli esperti supportano la redazione dei contenuti, la progettazione delle attività e la formazione diretta.
  • Formez PA: la società in house della Presidenza del Consiglio, specializzata in formazione e assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione, è coinvolta nell’erogazione dei corsi, nella produzione di materiali formativi e nello sviluppo della piattaforma informatica.
  • Piattaforma digitale dedicata: la formazione potrà essere svolta in presenza, in modalità mista o completamente a distanza, grazie a una piattaforma informatica che facilita l’accesso ai contenuti e ai materiali didattici, fornisce supporto tecnico e amministrativo, consente il monitoraggio delle attività formative e agevola la fruizione per tutti i soggetti coinvolti.
  • Convenzioni e protocolli d’intesa: il regolamento prevede la possibilità di attivare accordi con enti pubblici, amministrazioni locali, associazioni, università, organizzazioni del terzo settore e soggetti ecclesiastici per ampliare la capacità formativa e garantire un’effettiva capillarità territoriale.

Contenuti della formazione

I moduli formativi a carattere nazionale sono finalizzati ad assicurare la conoscenza e l’applicazione omogenea del nuovo impianto normativo, degli strumenti valutativi e delle metodologie operative introdotte dal D.Lgs. 62/2024. I principali contenuti trattati sono:

  • quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione ai principi di personalizzazione, partecipazione e rispetto dei diritti delle persone con disabilità;
  • strumenti di valutazione e classificazione: ICD (International Classification of Diseases): classificazione internazionale delle malattie; ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): strumento di riferimento per la valutazione del funzionamento e delle limitazioni; WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule): questionario per l’autovalutazione del funzionamento in diversi ambiti di vita;
  • procedimenti valutativi: orientamento del processo in base all’ICF, utilizzo del certificato medico introduttivo, criteri per la redazione del profilo di funzionamento, sviluppo del progetto di vita;
  • progetto di vita personalizzato: criteri per la co-progettazione, contenuti minimi, definizione e gestione del budget di progetto, forme di autogestione e trasparenza informativa nei confronti della persona interessata;
  • tematiche speciali: trattazione delle prestazioni atipiche, obblighi informativi e strumenti di empowerment per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Platea e risorse stanziate

Le iniziative formative nazionali, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Dpcm, sono rivolte a un massimo di 4.000 soggetti individuati secondo criteri quantitativi e qualitativi specifici per ciascun ente e organizzazione. Le designazioni sono effettuate da:

  • Regioni e Province autonome, per la formazione del personale coinvolto nella formazione territoriale:

    • fino a 3 partecipanti per ciascuna ASL e ambito territoriale sociale (inclusi dirigenti);

    • un referente per ogni ufficio di collocamento mirato;

    • dieci unità di personale amministrativo per Regione.

  • Inps e Inail, ciascuno con 2 partecipanti per sede territoriale o direzione;
  • Anci, con 1 partecipante ogni 50 Comuni;
  • uffici scolastici regionali, con 1 referente ogni 50 istituti scolastici autonomi;
  • università e AFAM, con 1 referente ogni 10.000 studenti, tramite il Consiglio Universitario Nazionale;
  • federazioni nazionali delle professioni sanitarie e Ordine degli assistenti sociali, fino a 100 e 10 partecipanti rispettivamente;
  • terzo settore e associazioni rappresentate nell’Osservatorio nazionale sulla disabilità, con 5 referenti per provincia;
  • organizzazioni sindacali e Conferenza Episcopale Italiana, con rappresentanti accreditati nei limiti stabiliti dal regolamento.

Le famiglie e le persone con disabilità possono accedere ai materiali formativi (testi, dispense, video), anche se non partecipano direttamente in qualità di discenti alle attività in aula o online. Questa apertura garantisce trasparenza e consapevolezza sui processi decisionali che li riguardano direttamente.

Governance nazionale: il Gruppo di coordinamento

Il Gruppo è presieduto dal Capo Dipartimento o da un suo delegato e comprende componenti designati dalle seguenti strutture.

  • Ministro per le disabilità (due membri)
  • Ministro della salute (tre membri)
  • Ministro del lavoro e politiche sociali (un membro)
  • Ministro dell’istruzione e del merito (un membro)
  • Ministro per la Pubblica Amministrazione (un membro)
  • Conferenza delle Regioni (due membri)
  • Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani (due membri)
  • Inps (un membro)
  • Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap - FISH (un membro)
  • Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità - FAND (un membro)

In caso di mancata designazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Gruppo avvia comunque le proprie attività.

Competenze

Il Gruppo esercita funzioni fondamentali di governo e controllo del sistema formativo:

  • elabora il piano formativo nazionale;
  • formula proposte operative per le iniziative nazionali e territoriali;
  • approva i piani territoriali regionali;
  • monitora l’attuazione e condivide i dati con gli esperti di cui all’art. 9;
  • si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, o su richiesta della maggioranza dei membri.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento per le disabilità, con possibilità di supporto da parte del Formez PA. Nessun compenso è previsto per i componenti del Gruppo.

Il decreto, in breve

Regioni - Compiti principali

- Redazione dei piani formativi territoriali
- Realizzazione della formazione sul territorio
- Protocolli e convenzioni con enti e soggetti accreditati

Approvazione piani

I piani territoriali sono approvati dal Gruppo di coordinamento nazionale

Finanziamento per le Regioni

21,35 milioni di euro per il 2025, riparto in base alla popolazione residente

Obblighi rendicontativi

Rendicontazione quadrimestrale tramite Allegato 1 del decreto; eventuale restituzione delle somme non spese

Gruppo di coordinamento nazionale

Composto da 18 membri designati da ministeri, Regioni, ANCI, INPS, FISH, FAND

Funzioni del Gruppo

- Approvazione piani
- Redazione piano nazionale
- Monitoraggio
- Coordinamento con esperti

Frequenza riunioni del Gruppo

Almeno una volta a quadrimestre o su richiesta della maggioranza dei membri

Esperti (Art. 9)

Fino a 50 incarichi retribuiti designati dai Ministeri competenti

Compenso massimo per esperto

50.000 euro lordi per ciascun incarico

Spesa complessiva esperti

- 3,01 milioni di euro per compensi
-
0,5 milioni di euro per rimborsi

Competenze richieste

Esperienza in disabilità, formazione, terzo settore, ambiti sanitari e sociali

Supporto operativo

Attività di segreteria garantita dal Dipartimento per le disabilità, con eventuale utilizzo di Formez PA

Allegati

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