Faq Nuove Zone franche urbane. Nessuna limitazione in base alla forma societaria

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Faq Nuove Zone franche urbane. Nessuna limitazione in base alla forma societaria

Il MiSE, con circolare n.172230 del 9 aprile 2018, ha fornito informazioni relative alle agevolazioni per le ZFU (Zone Franche Urbane) non comprese nell’ex obiettivo Convergenza. Maggiori chiarimenti provengono dalle Faq presenti sul sito MiSE ed aggiornate al 7 maggio 2018.

Si ricorda che ad essere interessati sono piccole e microimprese nonché i professionisti (sono escluse le associazioni tra professionisti) ubicati nelle ZFU ed in possesso di tutti i requisiti indicati dalla circolare.

Le Zfu interessate sono quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009: Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa – Carrara.

Le domande per accedere alle agevolazioni devono essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica - all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ - fino alle ore 12.00 del 23 maggio 2018. E’ richiesta la firma digitale.

Non rileva, al fine dell’attribuzione delle agevolazioni, l’ordine temporale di presentazione delle domande.

Nessuna limitazione in base alla forma societaria

Nella Faq A2 si chiarisce che non sussistono esclusioni o limitazioni in funzione della forma societaria dell’impresa, a patto che sia rispettato l’obbligo per la società richiedente di costituzione ed iscrizione al Registro delle imprese.

I contribuenti che hanno scelto il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato, possono accedere alle agevolazioni a condizione che optino per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Limitazioni

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013. Ogni soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino ad un massimo di 200.000 euro, che scende a 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Alla determinazione dei limiti suddetti concorrono:

  • le agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della istanza di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti;
  • le relazioni che intercorrono tra il soggetto istante ed altre imprese e che qualificano la “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2 del suddetto regolamento UE.

Esonero contributivo

Si chiarisce che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi Inail, riguarda i dipendenti, compresi i lavoratori part time, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, se impiegati in luoghi rientranti nella Zfu.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 11 aprile 2018 - Nuove ZFU, stabilita la data della domanda – G. Lupoi

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