Fatca. Conti statunitensi con dati da comunicare

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Fatca. Conti statunitensi con dati da comunicare

L'Accordo intergovernativo Fatca, foreign account tax compliance Act, tra l’Italia e gli Stati Uniti (legge 95/2015) alla scadenza del 31 maggio 2018: le istituzioni finanziarie italiane che identifichino i titolari dei conti finanziari riconducibili a investitori statunitensi, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati informativi relativi a tali conti, riferibili al 2017, inclusi gli eventuali pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.

Oggetto delle verifiche

Ad essere vagliati sono: i conti deposito, i conti di custodia, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, i contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita.

Dati da trasmettere

Quanto ai dati sono da comunicare: il numero del conto con relativo saldo, l’identificazione del titolare e della giurisdizione estera di residenza, l’individuazione dell’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, l’importo totale lordo di interessi e dividendi, gli introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie accreditati sul conto.

Chi trasmette

Oltre a banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato:

  • le assicurazioni-vita nonché le holding di tali imprese, che emettono un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, sono obbligate a effettuare dei pagamenti;

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c);

  • le società fiduciarie;

  • le forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 252/2005, nonché gli enti di previdenza obbligatoria;

  • gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

  • le società veicolo di cartolarizzazione;

  • i trust che presentano determinati requisiti;

  • le società holding;

  • i centri di tesoreria che presentano i requisiti indicati, per le entità di investimento, al numero 5), lettera c), dell’articolo 1, comma 1;

  • gli emittenti di carte di credito;

  • le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle istituzioni finanziarie italiane “reporting” sopra indicate.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 27 aprile 2018 - Nuove date per l’invio delle comunicazioni dei dati finanziari FATCA e CRS/DAC2 - Pichirallo

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