Fatturazione elettronica. “Fatture e corrispettivi”, registrazione indirizzo telematico da giugno

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Fatturazione elettronica. “Fatture e corrispettivi”, registrazione indirizzo telematico da giugno

L’indirizzo telematico per i documenti digitali si potrà registrare da giugno 2018: l'intervento dell'Agenzia delle Entrate al videoforum del Sole 24 Ore ha prodotto chiarimenti e annunci.

Carburanti e subappalti Pa, si ricorda, saranno i primi a vedere l'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica che partirà dal 1° luglio 2018.

Registrazione dell'indirizzo telematico per i documenti digitali

Dal prossimo giugno, spiega l'Agenzia, si potrà già registrare l’indirizzo telematico per i documenti digitali.

Il servizio di registrazione sarà a disposizione degli operatori Iva o loro intermediari incaricati in “Fatture e corrispettivi” del sito dell'Agenzia. Si accede con le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale servizi), Entratel e Fisconline.

Nell'area riservata sarà evidenziato il numero di partita Iva corrispondente all'operatore e il campo dove inserire l’indirizzo Pec o il codice destinatario di 7 valori da abbinare. SdI, il Sistema di interscambio, vi indirizzerà automaticamente tutte le fatture elettroniche in cui l’operatore sarà indicato come cessionario/committente. L'indirizzo telematico si potrà modificare in qualsiasi momento.

Accertamento, le sentenze emesse dalle CT sono immediatamente esecutive

L'occasione del videoforum ha visto anche il chiarimento delle modalità procedurali che il contribuente deve eseguire in pendenza di sentenza favorevole non definitiva per chiedere il rimborso di:

  • spese di lite cui è stata condannata l’Agenzia;
  • imposte per le quali il giudice ha affermato la debenza in favore del contribuente (ad esempio rimborso Irap versata in assenza di presupposti);
  • somme precedentemente versate dal contribuente a seguito di iscrizione provvisoria in pendenza di giudizio (poi deciso a favore del contribuente).

Ex Dlgs 156/2015, le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa.

Se al contribuente, a seguito di sentenza favorevole, spetta un rimborso:

  • nel caso di sentenza favorevole al contribuente all’esito dell’impugnazione di un atto soggetto a riscossione (ad esempio attraverso iscrizione a ruolo o affidamento in carico all’agente della riscossione), trova applicazione l’articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/92 che, con disposizione rimasta immutata sullo specifico punto, prevede che “il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza”;
  • nell’ipotesi di sentenza di condanna dell’ufficio al rimborso di versamenti effettuati spontaneamente dal contribuente o al pagamento delle spese di lite, trova applicazione l’articolo 69 del Dlgs 546/1992, che, oltre a disporre l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, prevede che “il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”(l'esecuzione delle predette sentenze, il citato articolo 69 assegna all’ufficio il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza; qualora sia dovuta la garanzia, tale termine decorre dalla presentazione di quest’ultima).

Professionisti, quote di ammortamento relative all’acquisto di beni immobili strumentali

Si chiedono spiegazioni circa la preclusa deducibilità delle quote di ammortamento relative all’acquisto di beni immobili strumentali per i professionisti, che invece possono dedurre i canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di beni immobili strumentali ex articolo 54 del Tuir.

In mancanza di un’espressa previsione normativa, chiarisce l'Agenzia, a tutt’oggi è preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1° gennaio 2010.

L’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l’acquisto diretto dell’immobile strumentale risulta, tuttavia, contemperata dalla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene, in quanto, coerentemente con i chiarimenti resi nella risoluzione 13/E del 2010, devono ritenersi, per ragioni di simmetria fiscale, parimenti irrilevanti nella formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze o le minusvalenze realizzate per effetto della estromissione dei suddetti immobili dal regime del reddito di lavoro autonomo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 25 maggio 2018 - Fattura elettronica scartata: se ritrasmessa entro 5 giorni niente sanzioni - G. Lupoi

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