Fondo di solidarietà: proroga sospensione per personale del credito

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I Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Con messaggio n. 5969 dell’11 luglio 2014, l’Istituto ha comunicato che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000, da gennaio a giugno 2014.

Quindi, per il periodo gennaio-giugno 2014 la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”.
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