Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: cosa cambia

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La circolare Inps n. 99 del 10 giugno 2025 introduce rilevanti aggiornamenti in materia di assegno di integrazione salariale per il settore delle attività professionali, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024.

Il provvedimento, operativo dal 24 luglio 2024, rappresenta un adeguamento sostanziale alle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha introdotto una riforma organica degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Nello specifico, il nuovo decreto sostituisce integralmente il precedente decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, ridefinendo l’assetto normativo del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito con lo scopo di assicurare una tutela economica ai lavoratori coinvolti in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’intervento normativo si colloca peraltro nel quadro delle misure di rafforzamento e inclusività del sistema di protezione sociale, con particolare riferimento all’estensione della platea dei datori di lavoro obbligati all’adesione al Fondo e alla definizione di nuove regole per l’accesso e la misura della prestazione di integrazione salariale.

Finalità e ambito di applicazione del Fondo di solidarietà

 Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è lo strumento attraverso cui si garantiscono forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione temporanea o sospensione dell’attività per specifiche causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015; obiettivo principale della riforma è garantire una maggiore universalità ed equità nell’accesso agli ammortizzatori sociali, superando le esclusioni basate sulle dimensioni aziendali e ampliando i destinatari delle prestazioni. 

Aziende interessate

Come ribadito dalla circolare Inps n. 99/2025, sono obbligati all’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati nell’Allegato 1 della precedente circolare Inps n. 16/2022, che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore subordinato.

Tale previsione recepisce quanto stabilito dal comma 7-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, che prevede l’estensione dell’ambito soggettivo dei fondi di solidarietà anche ai datori di lavoro con un solo dipendente, a partire dal 31 dicembre 2022.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, cioè dal mese di luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti in media semestrale sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo.

Conseguentemente, questi soggetti non rientrano più nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), e possono beneficiare delle prestazioni garantite dal Fondo bilaterale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 9 luglio 2024.

NOTA BENE: la soglia occupazionale va verificata mensilmente e con riferimento alla media del semestre precedente alla data di presentazione della domanda e, nel caso di più posizioni contributive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale situazione all’Inps per l’attribuzione del corretto codice di autorizzazione (“6G” o “2C”).

Lavoratori beneficiari

Hanno diritto all’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati del datore di lavoro che rientra nel campo di applicazione del Fondo.

  • Apprendisti, con qualsiasi tipologia contrattuale (apprendistato professionalizzante, di primo o terzo livello).
  • Lavoratori a domicilio, purché sussistano le condizioni per la riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti

I lavoratori devono possedere, alla data di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, un’anzianità di servizio effettivo di almeno trenta giorni presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento. La verifica di tale requisito avviene in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del D.I. 21 maggio 2024, in linea con l’articolo 30, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015.

Esclusioni

Sono espressamente esclusi dal novero dei beneficiari i dirigenti, coerentemente con le disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e con l’articolazione del sistema di welfare per le alte professionalità, cui si applicano eventualmente strumenti di tutela diversi.

Un aspetto rilevante riguarda la posizione degli apprendisti durante i periodi di fruizione dell’assegno: alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata equivalente alle ore di riduzione o sospensione effettivamente fruite, in modo da non pregiudicare la formazione e il completamento del percorso professionale.

Assegno di integrazione salariale: condizioni e modalità operative

La circolare n. 99 del 10 giugno 2025 fornisce anche indicazioni dettagliate circa le condizioni di accesso, le modalità di fruizione, l’entità e la durata della prestazione di assegno di integrazione salariale (AIS), erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali a seguito dell’adeguamento disposto dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024.

Questa misura rientra nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, come definita dalla legge n. 234/2021, e attua le disposizioni di cui agli articoli 26 e 30 del D.lgs. n. 148/2015, aggiornando in maniera strutturale l’assetto delle tutele disponibili per i lavoratori subordinati nei settori professionali.

Accesso alla prestazione e termini per la presentazione della domanda

Per accedere all’assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro devono rispettare specifici termini temporali stabiliti dall’articolo 30, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015. In particolare, le domande devono essere presentate:

  • non prima di trenta giorni rispetto alla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata;
  • non oltre quindici giorni dalla data effettiva di inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Tale finestra temporale è da considerarsi perentoria ai fini dell’ammissibilità della domanda e della conseguente concessione della prestazione.

La decorrenza delle prestazioni è fissata a partire dal 9 luglio 2024, data di applicazione materiale del nuovo assetto regolatorio, come definito dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024 e indicato nella stessa circolare.

Causali previste per l’erogazione dell’assegno

Il diritto all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto in presenza di specifiche causali di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, distinte in ordinarie e straordinarie, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 21 del D.lgs. n. 148/2015.

Causali ordinarie

Le causali ordinarie sono riconducibili a eventi temporanei non evitabili (EONE), quali ad esempio:

  • eventi metereologici avversi;
  • mancanza di commesse per motivi esterni all’impresa;
  • guasti tecnici non imputabili al datore di lavoro.

La valutazione di queste istanze avviene sulla base dei criteri delineati nel D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, già applicato per la CIGO.

Causali straordinarie

Le causali straordinarie ammesse sono:

  1. riorganizzazione aziendale - comprensiva dei processi di transizione tecnologica, ecologica o organizzativa. Questa causale consente il ricorso all’assegno nei casi in cui l’azienda promuova un progetto di trasformazione interna, con impatti temporanei sull’attività lavorativa;
  2. crisi aziendale – riferita a situazioni economico-finanziarie che richiedano interventi di sostegno per la conservazione dell’occupazione;
  3. contratto di solidarietà - finalizzato alla riduzione dell’orario lavorativo in maniera proporzionale tra i dipendenti, al fine di evitare licenziamenti.

Per la riorganizzazione aziendale i criteri sono definiti dal D.M. 33/2022 che ha aggiornato il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, stabilendo le condizioni per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione, anche in chiave di transizione sostenibile.

Le istanze relative ai datori di lavoro con meno di quindici dipendenti sono valutate secondo i criteri adottati per il Fondo di integrazione salariale , mentre per i datori con oltre quindici dipendenti si applicano gli articoli 1-4 del D.M. 94033/2016.

Importo dell’assegno e massimali 2024 e 2025

L’importo dell’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Tale misura è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021, e si applica un unico massimale mensile rivalutabile annualmente.

  • Anno 2024: € 1.392,89.
  • Anno 2025: € 1.404,03.

Un aspetto rilevante, confermato dalla circolare, è l’esclusione della trattenuta del 5,84%, precedentemente prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986: ciò comporta una maggiorazione effettiva dell’importo netto percepito dal lavoratore rispetto alle prestazioni tradizionali di cassa integrazione.

Inoltre, ai lavoratori beneficiari dell’AIS viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare a carico del Fondo alle medesime condizioni previste per i lavoratori a orario normale.

Durata dell’intervento

La durata della prestazione di assegno di integrazione salariale varia in funzione del numero medio di dipendenti occupati nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

Imprese fino a quindici dipendenti

Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, la durata massima dell’assegno (sia per causali ordinarie che straordinarie) è pari a 26 settimane in un biennio mobile, limite temporale che include tutte le ore di sospensione/riduzione richieste e autorizzate nell’arco del periodo di riferimento.

Imprese oltre quindici dipendenti

Per le imprese con più di quindici dipendenti, la disciplina prevede limiti differenziati in base alla tipologia di causale invocata.

  • Causali ordinarie: massimo 26 settimane in un biennio mobile.
  • Crisi aziendale: massimo 12 mesi in un quinquennio mobile.
  • Riorganizzazione aziendale: massimo 24 mesi in un quinquennio mobile, anche per processi di transizione.
  • Contratto di solidarietà: massimo 36 mesi in un quinquennio mobile, eventualmente estensibili ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015.

NOTA BENE: per il calcolo dei limiti complessivi si considerano anche i periodi di AIS autorizzati dal FIS, ad eccezione di quelli legati a causali straordinarie come l’emergenza COVID-19 o le prestazioni ai sensi dell’art. 44, comma 11-sexies, del medesimo decreto.

Obblighi informativi e verbali sindacali

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del nuovo decreto interministeriale, il datore di lavoro è tenuto a fornire una comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle parti firmatarie dell’accordo del 27 dicembre 2022, indicando in modo dettagliato:

  • le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile della stessa;
  • il numero di lavoratori coinvolti.

L’obbligo di informazione preventiva rientra nelle procedure sindacali obbligatorie, e rappresenta una condizione necessaria per poter accedere legittimamente alle prestazioni del Fondo.

In applicazione del messaggio Inps n. 2372 del 26 giugno 2023, che ha fornito chiarimenti sulle procedure di informazione sindacale per la CIGO, l’Istituto precisa che non è necessario allegare alla domanda la documentazione attestante l’effettivo espletamento dell’informativa sindacale, essendo sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il datore di lavoro autocertifica l’avvenuto adempimento.

Attenzione: tale dichiarazione non esonera però l’impresa dall’obbligo di conservazione della documentazione originale, che deve essere resa disponibile per eventuali controlli successivi da parte dell’Inps.

Perle istanze relative alla causale “contratto di solidarietà”, l’adempimento sindacale assume una forma rafforzata. In questi casi, il datore di lavoro deve necessariamente allegare alla domanda il verbale di accordo sindacale redatto nel rispetto dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015. Il verbale deve includere l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria.

Concessione, pagamento e rimborso della prestazione

Una volta completata la fase istruttoria, e valutati i presupposti previsti dalla normativa, il comitato amministratore del Fondo delibera la concessione dell’assegno di integrazione salariale. Successivamente, viene rilasciata l’autorizzazione formale al pagamento, notificata al datore di lavoro attraverso PEC, secondo una procedura centralizzata.

L’erogazione della prestazione può avvenire secondo due modalità.

  1. Pagamento a conguaglio: il datore di lavoro anticipa le somme dovute ai lavoratori e le recupera successivamente mediante conguaglio contributivo, secondo le modalità previste dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del D.lgs. n. 148/2015.
  2. Pagamento diretto da parte dell’Inps: ammesso solo in casi documentati di insolvenza aziendale o di serie difficoltà finanziarie, previa richiesta motivata del datore di lavoro. In tali situazioni si applicano le istruzioni già contenute nella circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015.

Ai fini del recupero delle somme anticipate o della richiesta di rimborso, l’articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 stabilisce termini di decadenza rigorosi:

  • entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza dell’autorizzazione;
  • oppure entro sei mesi dalla data di notifica dell’autorizzazione, se questa è successiva.

Decorso tale termine, il recupero delle somme non è più ammesso, né tramite le denunce contributive ordinarie né attraverso i flussi di regolarizzazione.

Finanziamento del Fondo: contribuzione ordinaria e addizionale

Contribuzione ordinaria

L’aliquota del contributo ordinario è commisurata alla dimensione dell’impresa, calcolata in base alla media dei dipendenti nel semestre precedente.

Fascia dimensionale

Aliquota complessiva

Ripartizione

Fino a 5 dipendenti

0,50%

2/3 a carico del datore – 1/3 del lavoratore

Da 6 a 15 dipendenti

0,80%

2/3 a carico del datore – 1/3 del lavoratore

Oltre 15 dipendenti

1,00%

2/3 a carico del datore – 1/3 del lavoratore

Nel caso in cui il datore di lavoro operi con più posizioni contributive, e raggiunga le soglie occupazionali richieste solo considerando la somma dei lavoratori su diverse matricole, è obbligatorio comunicare tale situazione alle strutture territoriali dell’Inps, per l’attribuzione dei codici di autorizzazione “6G” o “2C”.

Contributo addizionale e riduzioni previste

Oltre alla contribuzione ordinaria, è previsto un contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro in caso di effettiva fruizione dell’assegno di integrazione salariale.

L’aliquota del contributo addizionale è pari al 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori destinatari della prestazione.

Tuttavia, il decreto introduce una misura incentivante per i datori di lavoro virtuosi: a partire dal 1° gennaio 2025, le imprese che soddisfano le seguenti condizioni potranno beneficiare di una riduzione del 40% dell’aliquota ordinaria.

  • Media occupazionale fino a 5 dipendenti nel semestre precedente.
  • Assenza di domande di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dalla data di conclusione dell’ultimo periodo di fruizione.

Questa riduzione rappresenta un meccanismo premiale che incoraggia la stabilità occupazionale e l’uso responsabile degli strumenti di sostegno, contribuendo alla sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Compilazione del flusso Uniemens

A partire dalle istanze presentate dal mese di luglio 2024, i datori di lavoro o i soggetti delegati alla trasmissione dei dati contributivi (consulenti/intermediari) sono tenuti a compilare il flusso Uniemens utilizzando un set codificato di identificatori, validi per tutte le causali riconosciute.

Codice evento “AIO”

Per identificare nel flusso Uniemens gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, è obbligatorio utilizzare il codice evento “AIO”, che sostituisce il precedente codice “AIS” non più valido. Il codice “AIO” è valido per tutte le causali, incluse quelle straordinarie come il contratto di solidarietà.

Codici causale per i conguagli e i versamenti

All’interno della sezione aziendale del flusso Uniemens, è necessario valorizzare anche i codici causali relativi agli importi:

  • A104”: utilizzato per indicare l’importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro in caso di fruizione della prestazione;
  • L009”: utilizzato per indicare gli importi da portare a conguaglio in relazione agli assegni di integrazione salariale erogati.

NOTA BENE: i codici “A105” (contributo addizionale precedente) e “L012” (conguaglio precedente) non devono più essere utilizzati per le domande presentate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Obbligo di indicazione del codice identificativo (ticket)

Per ciascuna istanza di assegno di integrazione salariale presentata a partire da luglio 2024, è obbligatorio associare un codice identificativo univoco (ticket), generato dalla procedura Inps “Inserimento ticket” all’interno del sistema di richiesta.

Il ticket deve essere indicato:

  • nella domanda di accesso alla prestazione;
  • nell’elemento <IdentEventoCIG> del flusso Uniemens;
  • nei campi <CodiceEvento> e <EventoGiorn> all’interno della sezione <Settimana> dei <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, per identificare correttamente le giornate e le ore di sospensione.

Modalità di calcolo e accredito della contribuzione correlata

Durante i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata sul conto assicurativo individuale del lavoratore la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Questa contribuzione è fondamentale ai fini della maturazione del diritto a pensione, inclusa la pensione anticipata, e della determinazione dell’importo della stessa.

Per assicurare l’esposizione corretta dei dati, devono essere utilizzati nel flusso Uniemens:

  • l’elemento <ConguagliCIG> contenente <CIGAutorizzata>, dove va riportato il numero di autorizzazione rilasciata dall’Inps;
  • l’elemento <FondoSol>, che include sia i campi per il contributo addizionale (<CongFSolADebito>) sia quelli per gli importi a conguaglio (<CongFSolACredito>).

Il sistema informatico dell’Inps utilizzerà queste informazioni per validare le richieste di rimborso o di conguaglio, verificare la coerenza con le autorizzazioni rilasciate e garantire l’accredito corretto delle prestazioni.

In caso di cessazione dell’attività aziendale, il datore di lavoro può comunque richiedere il rimborso tramite flusso Uniemens di regolarizzazione, riferito all’ultimo mese di attività, sempre nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa.

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