Fondo Garanzia prima casa, firmato il decreto Mef

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Il Fondo Garanzia prima casa previsto dalla legge di Stabilità 2014 per la concessione di garanzie sui mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari vede la luce grazie alla firma del decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con quello del Lavoro e con quello delle Infrastrutture.

Affinchè esso diventi operativo mancano, però, ancora due passaggi: il visto della Corte dei Conti per la sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”; la sottoscrizione da parte del Mef di alcuni accordi, per esempio, con la Consap Spa e con l’Abi.

Il decreto attua la previsione del comma 48, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per la prima casa con risorse annue pari a 200 milioni di euro per il triennio 2014 - 2016.

Una garanzia per l’acquisto

Il decreto attuativo del nuovo Fondo prevede al momento solo la concessione di garanzie sui mutui per l’acquisto, la ristrutturazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica degli alloggi destinati ad essere utilizzati come abitazione principale.

Il Fondo servirà a concedere garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui richiesti per le suddette finalità.

Le categorie di soggetti che potranno accedere con priorità al credito sono le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Le condizioni

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250mila euro (la garanzia è concessa nella misura del 50% della quota capitale); l’immobile da acquistare non deve avere le caratteristiche di lusso e rientrare nella categorie catastali quali abitazioni signorili, ville, case storiche e castelli; per accedere alle garanzie il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.

Un Fondo per chi perde il lavoro

A favore del mantenimento dell’abitazione principale anche un altro Fondo (istituito dalla Finanziaria 2008), che prevede la sospensione del pagamento delle rate di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi.

Dunque, nel caso di morte dell'intestatario del mutuo, di riconoscimento di una disabilità grave oppure di difficoltà economica perché si è perso il lavoro si può fare richiesta di ammissione al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Stop alle rate se si perde il lavoro

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