Foodora: i rider pedalano verso la subordinazione…dimidiata

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Foodora: i rider pedalano verso la subordinazione…dimidiata

Premessa

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 26, depositata il 04/02/2019, ha stabilito che i rider di Foodora sono lavoratori autonomi, ai quali, però, deve essere applicata la disciplina del lavoro subordinato. La sentenza prende posizione sul portato applicativo dell’art. 2 del D.lgs. n. 81/15 e anche per tale aspetto offre spunti di riflessione. 

Foodora e i c.d. rider

Foodora è un'impresa tedesca, appartenente al gruppo Delivery Hero, che opera su scala mondiale, offrendo differenti servizi, tra cui, principalmente, quello di consegnare cibo a domicilio. Il servizio è erogato mediante personale, al quale l’impresa fornisce tecnologie multimediali per evadere gli ordini dei clienti. In sostanza, questi ultimi, mediante il sito internet o l’app di Foodora, visualizzano i ristoranti collocati nelle proprie vicinanze e convenzionati con tale impresa. I clienti eseguono e pagano l’ordinativo on line. Il ristornate prepara la portata, la quale viene ritirata dal personale di Foodora (c.d. rider) e consegnata da quest’ultimo al cliente in 30 minuti. 

Sul piano lavorativo i rider eseguono la propria prestazione per Foodora, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'agosto 2018 Foodora ha deciso di cessare le proprie attività in alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia. Nel mese di ottobre 2018 Foodora Italia viene ceduta al gruppo concorrente spagnolo Glovo. 
In tal contesto operativo, e sin dall’ottobre 2016, un numero considerevole di rider di Foodora, operanti nelle sezioni di Milano e di Torino, hanno avviato una protestata, lamentando di ricevere compensi minori rispetto ai propri colleghi operanti in altri Paesi. 

Le doglianze sono sfociate in una causa civile intenta da alcuni di loro davanti al Tribunale di Torino. A quest’ultimo è stato domandato di accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro e di applicare le relative tutele. Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda e la pronuncia è stata appellata davanti alla Corte di appello del capoluogo piemontese.

La causa è stata decisa con la sentenza n. 26 sopra citata.

La prestazione dei rider 

La sentenza della Corte d’Appello descrive le modalità di svolgimento della prestazione dei rider, così come accertate in primo grado. 
In particolare tali lavoratori, una volta compilato un formulario sul sito di Foodora, venivano convocati in piccoli gruppi presso l’ufficio di Torino per un primo colloquio, nel quale veniva loro spiegato che l’attività presupponeva il possesso di una bicicletta e la disponibilità di uno smartphone. 
A coloro che manifestavano interesse per la proposta lavorativa veniva offerta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dietro versamento di una caparra di €. 50,00, venivano consegnati i dispositivi di sicurezza (casco, maglietta, giubbotto e luci) e l’attrezzatura per il trasporto del cibo (piastra di aggancio e box per posizionare il cibo). 

Una delle clausole essenziali del contratto, su cui è stata basata la difesa di Foodora, prevedeva che il lavoratore, ricevuto l’avviso di nuova consegna (mediante piattaforma installata sul proprio smartphone), manteneva comunque la libertà di candidarsi o meno per eseguire la prestazione. L’eventuale accettazione della proposta comportava per il lavoratore l’obbligo di evadere l’ordinativo in un tempo prestabilito, pena l’applicazione a di una penale di €. 15,00. Segnatamente, era compito del rider quello di recarsi, con la propria bicicletta, al ristorante, prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l’ordine e comunicare a Foodora, tramite app, il buon esito della verifica. Una volta posizionato il cibo nel box, il rider era tenuto a consegnarlo al cliente, all’indirizzo da costui comunicato mediante app. Anche l’esito positivo della consegna doveva essere comunicata dal rider a Foodora.

Il compenso pattuito per tale prestazione era di €. 5,60 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per ciascuna ora di disponibilità.

La sentenza del Tribunale di Torino

Sulla scorta di tali premesse fattuali, il Tribunale di Torino, in estrema sintesi, ha rigettato la domanda dei rider, per la ridotta entità oraria della prestazione e per la libertà riconosciuta a costoro di essere inseriti nei turni di lavoro e di candidarsi o meno per eseguire gli ordinativi di consegna del cibo. Il Giudice di primo grado non ha applicato ai fattorini il precetto di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 81/15, ritenendo tale previsione priva di valenza cogente.

La sentenza della Corte di Appello

La Corte di appello passa in rassegna la motivazione del Giudice di prime cure e conferma tale decisione nel punto in cui esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro dei rider. La sentenza, invece, viene riformata laddove esclude la portata precettiva dell’art. 2 D.Lgs. n. 81/15. 
Procedendo con ordine.

La ridotta entità oraria della prestazione dei rider

La Corte osserva anzitutto che il carattere contenuto prestazione lavorativa dei rider, parametrata su una media attestata tra le 7 ore e le 12 ore settimanali, costituisca un indice ostativo alla natura subordinata del rapporto. 

L’assunto non convince.

Nel contratto di lavoro intermittente, quale sotto tipo della fattispecie prevista dall’art. 1 del D.lgs. n. 81/15, il lavoratore può svolgere una prestazione su un orario ancor più contenuto delle 12 ore settimanali, e non per questo il rapporto perde la propria connotazione subordinata. 
Medesima argomentazione vale per il contratto part-time, atteso che molti CCNL non prevedono una soglia minima oraria per la stipulazione di tale contratto. Le parti, infatti, possono optare per tale tipologia di rapporto, convenendo un orario settimanale anche inferiore alle 7 ore.

Ne segue, pertanto, che l’entità oraria ridotta della prestazione non costituisce un criterio dirimente per escludere la subordinazione e che anzi l’applicazione dello stesso consente, in relazione al contesto fattuale di riferimento, di giungere a risultati esattamente contrari a quelli affermati dai giudici di merito.

La liberà dei rider di adesione all’offerta di lavoro

Anche per la Corte, così come per il Tribunale, la circostanza che i fattorini fossero liberi di dare, o non dare, senza giustificazione, la propria disponibilità per i vari turni di lavoro, ovvero fossero liberi di revocare liberamente tale disponibilità, costituisce parametro valido per negare la sussistenza del potere direttivo e disciplinare di Foodora. 
Tuttavia la sentenza omette di considerare che la verifica sulla libertà di adesione del lavoratore, all’offerta di lavoro, seppur criterio importante, non sempre assume valenza decisiva ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro. Infatti, nel lavoro intermittente, senza obbligo di disponibilità, il lavoratore resta libero di non aderire alla chiamata formulata dal datore, e ciononostante il contratto non perde la propria natura subordinata.

L’omessa decisione sulla ricorrenza degli indici sussidiari della subordinazione

Comunque, l’assenza o il carattere latente o evanescente del potere gerarchico e disciplinare, non arresta il processo esegetico, ma sospinge l’interprete a uno step successivo, volto a verificare l’eventuale ricorrenza dei parametri sussidiari della subordinazione, tradizionalmente individuati: nell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, nella continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, nella retribuzione predeterminata a cadenza fissa; indici che, come noto, devono essere valutati in un’ottica unitaria.

Sennonché, la sentenza tace sul punto e passa ad esaminare l’omessa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit., ritenuto da quest’ultimo norma carente di valenza precettiva.

L’art. 2 del D.lgs. n. 81/15 e il c.d. potere di etero-organizzazione

Il postulato viene riformato dalla Corte sull’assunto che siffatta previsione sia dotata di valenza cogente, perché assolverebbe alla finalità di “garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro”, e, in tal prospettiva, individuerebbe un terzo genere di rapporto “che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n.3 c.p.c. […]”. 

Secondo il Collegio, attese le modalità di svolgimento della prestazione dei rider sopra descritte, il rapporto di costoro risulterebbe consonante con tale schema normativo, giacché i predetti sarebbero assoggettati a un potere di etero-organizzazione, distinto, tanto dalla etero-direzione, che, come noto, tipizza la subordinazione, quanto dal coordinamento, che, invece, connota la fattispecie di cui all’art. 409 c.p.c..

La differenza tre le tre fattispecie risulta così condizionata dal quantum di potere esercitato in concreto dal datore/committente. Si tratta di un parametro da sempre utilizzato in sede teorica e applicativa, per discernere l’autonomia dalla subordinazione, la cui applicazione ha fornito soluzioni variegate e assai disomogenee, in ragione anche dal carattere fattuale dei giudizi di merito. Ora però allo stesso criterio viene assegnato l’ulteriore compito di decifrare una nuova forma di lavoro, caratterizzato da un potere di etero-organizzazione, il cui contenuto, a ben leggere la sentenza, sembra riecheggiare quegli stessi indici sussidiari obliterati dal giudice del gravame. 

I criteri di accertamento della prestazione dei rider

Asserire invero che il collaboratore è etero-organizzato, perché integrato funzionalmente “[…] nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione)” e perché svolge la propria prestazione in via continuativa, ergo in modo non occasionale, con prestazioni “reiterate nel tempo al fine di soddisfare i bisogni delle parti”, significa, in altre parole, conferire valenza applicativa proprio ai criteri sussidiari sopra descritti (cfr. recentemente Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/10/2017, n. 23846; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/11/2016, n. 22658).

Qualificare poi l’etero-organizzazione sulla base titolarità del potere di determinazione delle “modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore” costituisce concetto che sottende la soggezione del lavoratore all’altrui potere di conformazione della prestazione di lavoro, in contrapposizione al quale v’è il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 81/17, di un paritetico accordo delle parti sul contenuto della collaborazione di cui all’articolo 409 n. 3 c.p.c.

Etero-organizzazione variante semantica di etero-direzione

L’autonomia del potere di etero-organizzazione si coglie dunque rispetto al potere di coordinamento di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81 cit., ma non già nei confronti del potere di etero-direzione, con il quale, invece, ne condivide forma e contenuti. Ciò è agevolmente dimostrato dalla descrizione del lavoro dei rider effettuata dal Giudice di secondo grado. Testualmente: “gli appellanti [i rider], infatti, lavoravano sulla base di una “turnistica” stabilita dalla appellata [Fodoora], erano determinate dalla committente le zone di partenza, venivano comunicati loro tramite app gli indirizzi cui di volta in volta effettuare la consegna (con relativa conferma), i tempi di consegna erano predeterminati (30 minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo)”.

La prestazione dei rider, pertanto, era sostanzialmente conformata da Foodora, sicché i relativi rapporti di lavoro avrebbero dovuto essere riqualificati e sussunti nell’alveo della subordinazione, giacché, come osservato da autorevole dottrina, con l’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit. il Legislatore, non ha modificato l’art. 2094 c.c., ma, ha semplicemente positivizzato i criteri elaborati dalla giurisprudenza, per decidere sulla forma autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (G. Santoro Passerelli “I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.” in http://csdle.lex.unict.it/).

L’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit., pertanto, non è, come affermato dalla sentenza, una norma di disciplina, che estende il regime delle tutele della subordinazione a un contratto che resta formalmente e nominalisticamente autonomo. Appare invece corrispondente al principio di indisponibilità del tipo negoziale, ritenere che effetti e fattispecie non subiscano nessun processo di dissociazione e che conseguentemente l’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit. determini una mutazione della natura del contratto, in maniera corrispondente alle modalità fattuali di svolgimento della prestazione lavorativa. Qualora il rapporto sia stato eseguito in forma subordinata lo stesso deve essere riqualificato e sussunto nell’alveo dell’art. 2094 c.c., con applicazione, in favore del lavoratore, dell’apparato delle tutele e delle garanzie previste per tale tipo negoziale, compresa la disciplina in materia di licenziamenti.

Il regime dei licenziamenti

Il giudice d’appello, dopo avere statuito che il lavoratore, per effetto dell’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit., beneficia “dell’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato”, rigetta comunque la domanda dei rider volta a conseguire l’applicazione della disciplina sui licenziamenti. Secondo la sentenza osterebbe a tale riconoscimento la mancata riqualificazione dei rapporti in forma subordinata e l’omessa interruzione di questi ultimi prima del termine finale apposto ai contratti di lavoro. 

Si tratta di affermazioni che non sembra colgano nel segno.

L’applicazione delle tutele della subordinazione prevista dall’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit. è integrale e, pena cadere in contraddizioni o decisioni arbitrarie, non subisce nessuna selezione di sorta.

Come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 121/1993 e sentenza n. 115/1994 e recentemente ribadito con sentenza n. 76/2015, lo status della subordinazione è unitario e inscindibile, con la conseguenza che gli effetti ricondotti dall’ordinamento giuridico a tale fenomeno della realtà materiale, non possono essere scelti, esclusi o modulati liberamente né dalle parti, né dal Giudice, né addirittura dal Legislatore. In sostanza, se da un lato si afferma che il lavoratore debba fruire delle tutele della subordinazione, dall’altro lato, per conseguenza giuridica e logica, si deve necessariamente ammettere che in tali garanzie sia necessariamente compreso il regime di protezione previsto ex lege contro i recessi illegittimi.

Vero è semmai che il portato applicativo dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 cit., muta la natura del rapporto, ma, in difetto dei vizi di illegittimità descritti dagli artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 81 cit., non supera l’eventuale conformazione temporale del contratto. Ciò significa che ove le parti abbiano apposto, per iscritto, un termine di durata al contratto di lavoro, il relativo rapporto, sebbene riqualificato, conserva la propria natura di rapporto a tempo determinato.

Solo in relazione a quest’ultimo profilo si può effettivamente supporre che il regime dei licenziamenti subisca una contrazione, segnatamente in punto di recesso per giustificato motivo. Ma, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, ciò si verificherebbe, non perché i rapporti di lavoro dei rider non avrebbero subito interruzioni prima della scadenza del termine convenzionalmente pattuito (nel quale caso troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 2119 c.c.), quanto, semplicemente, perché il raggio di applicazione della L. n. 604/66 è circoscritto ai rapporti a tempo indeterminato.

Considerazione conclusiva

Trasponendo un simile accertamento sul piano ispettivo, la ricorrenza dei presupposti fattuali sopra descritti, potrebbe ipotizzare l’eventuale adozione di verbali che accertino la natura subordinata dei contratti dei rider, con riqualificazione dei relativi rapporti di lavoro in una tra le forme negoziali previste dal D.lgs. n. 81/15: contratto intermittente o contratto a termine, ovvero, in difetto dei presupposti di legittimità previsti per tali schemi negoziali, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale

 

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