FSBA, le nuove procedure in vigore dal 1° luglio

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Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato FSBA svolge un ruolo fondamentale per la tutela del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Istituito nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali delineata dal decreto legislativo n. 148/2015, FSBA si colloca tra i fondi bilaterali previsti per garantire forme di integrazione al reddito nei casi in cui i lavoratori siano esclusi dalle tutele ordinarie, come la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

Il Fondo, gestito congiuntamente dalle parti sociali dell’artigianato, costituisce dunque una risposta strutturata alle esigenze specifiche del comparto, caratterizzato da piccole e medie imprese con assetto organizzativo e fabbisogni differenti rispetto all’industria.

Le sue prestazioni, erogate in presenza di determinati presupposti normativi e contributivi, mirano a sostenere la continuità occupazionale e a salvaguardare la stabilità economica del lavoratore durante i periodi di difficoltà produttiva o crisi.

In vista degli aggiornamenti normativi e procedurali, a decorrere dal 1° luglio 2025, FSBA ha introdotto un nuovo impianto di procedure generali che definisce in maniera puntuale il perimetro applicativo, i requisiti di accesso e gli obblighi a carico delle imprese aderenti.

Vediamo di che si tratta.

Imprese beneficiarie: caratteristiche e inquadramento contributivo

Possono accedere alle misure tutte le imprese artigiane che abbiano almeno un lavoratore dipendente.

Un ulteriore elemento distintivo richiesto è l’inquadramento previdenziale: le imprese devono risultare classificate con il CSC settore 4 e il codice autorizzativo Inps 7B, che identifica le aziende rientranti nel perimetro dell’artigianato secondo i criteri stabiliti dalla legge quadro sull’artigianato.

Tutti e tre i requisiti devono essere verificati in sede di presentazione della domanda e risultare coerenti con i dati presenti nei flussi contributivi(UNIEMENS e nei versamenti effettuati tramite modello F24 con codice tributo EBNA.

Inclusione di soggetti collegati: enti e strutture partecipate

Il campo di applicazione delle nuove procedure non si limita alle imprese artigiane in senso stretto: la normativa prevede infatti l’estensione anche a organismi collegati o riconducibili alle organizzazioni promotrici del FSBA, ampliando così l’orizzonte dei soggetti legittimati.

Rientrano tra i beneficiari dunque:

  • enti e società promossi, costituiti o partecipati da organizzazioni istitutive del FSBA (le associazioni datoriali e sindacali firmatarie);
  • sistemi organizzativi aventi finalità di servizio o rappresentanza all’interno dell’artigianato;
  • strutture che abbiano sottoscritto l’accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, documento fondativo del sistema FSBA e delle sue modalità attuative.

Questa estensione permette che anche le strutture funzionali alla rappresentanza e al coordinamento del sistema artigiano possano accedere alle tutele FSBA nei casi di riduzione o sospensione dell’attività, rafforzando così la coesione del sistema bilaterale e riconoscendo l’importanza strategica delle articolazioni organizzative nel mantenimento dell’equilibrio occupazionale e produttivo del comparto.

L’inquadramento dei destinatari delle prestazioni rappresenta uno degli elementi cardine delle procedure generali FSBA 2025

Importo dell’assegno FSBA e condizioni per l’erogazione

L’ammontare dell’assegno FSBA è stabilito nella misura dell’80% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa ordinaria.

La base di calcolo considera le ore non prestate risultanti dalla sospensione o riduzione oraria concordata nell’ambito dell’accordo sindacale aziendale.

Il parametro retributivo di riferimento è la retribuzione teorica mensile determinata secondo le voci retributive previste dal contratto collettivo applicato, al netto di elementi occasionali e accessori. L’importo dell’assegno è quindi proporzionale:

  • alle ore effettivamente non lavorate nel mese di riferimento;
  • al livello retributivo del lavoratore interessato;
  • al regime orario contrattuale (tempo pieno o part-time).

L’importo erogabile a titolo di assegno FSBA è inoltre soggetto ai limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Due sono gli articoli di tale decreto espressamente richiamati nelle procedure FSBA:

  • Art. 30, che stabilisce le disposizioni generali in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte dei fondi di solidarietà bilaterali, definendo l’ambito applicativo e la natura delle prestazioni.
  • Art. 3, commi 5-bis e 6, che disciplinano il tetto massimo mensile dell’assegno, differenziato in base alla retribuzione di riferimento e all’indice ISTAT. Tali limiti sono soggetti ad aggiornamento annuale, in linea con l’evoluzione del costo della vita.

Condizioni per accedere all’erogazione delle prestazioni

Regolarità contributiva

La condizione primaria per l’accesso alle prestazioni FSBA è la regolarità contributiva dell’impresa richiedente, in riferimento alla quale sono previste due casistiche.

  • Imprese con anzianità contributiva superiore a cinque anni: devono risultare in regola con i versamenti FSBA per tutti i periodi contributivi nei cinque anni antecedenti alla domanda.
  • Imprese di nuova attivazione con dipendenti: è sufficiente un solo mese di contribuzione regolare dalla data di assunzione del primo lavoratore subordinato.

In entrambi i casi, eventuali omissioni o ritardi nei versamenti comportano la sospensione dell’erogazione dell’assegno fino alla regolarizzazione della posizione aziendale.

Accordo sindacale

Altro elemento indispensabile è la sottoscrizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le rappresentanze dei lavoratori (RSU/RSA, delegati di bacino o sindacati territoriali), accordo che, deve riportare:

  • la causale della sospensione;
  • la durata prevista;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • la distribuzione oraria settimanale e mensile.

Anzianità del lavoratore

Il lavoratore per il quale si richiede la prestazione deve aver maturato almeno 30 giorni effettivi di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro: questo requisito deve risultare da evidenze contributive e anagrafiche ed è verificato dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda. In assenza di tale condizione, il nominativo del lavoratore non può essere incluso nella richiesta di trattamento.

Gestione della regolarizzazione dei contributi

Contributi ordinari: versamento e documentazione

Le imprese sono tenute al versamento della contribuzione FSBA tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo EBNA in un rigo unico mensile e, contestualmente, devono trasmettere i relativi flussi UNIEMENS all’Inps, con esposizione cumulativa mensile sempre tramite il codice EBNA.

Per facilitare l’accesso alle prestazioni anche in presenza di carenze contributive, il sistema SINAWEB consente l’uso della funzione “F24 anticipato”, che consente all’impresa:

  • di calcolare l’importo da versare inserendo manualmente gli imponibili dei lavoratori;
  • di procedere al pagamento e successivamente caricare la quietanza F24 come giustificativo della regolarizzazione.

Regolarizzazione arretrata annualità 2019-2021

In via straordinaria, FSBA consente di sanare la posizione contributiva anche rispetto agli anni 2019, 2020 e 2021, attraverso una procedura specifica.

  • L’importo dovuto è pari a € 100 per lavoratore per ciascun anno, calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza.
  • Il versamento deve essere effettuato tramite F24, sempre con codice EBNA, indicando come mese di competenza gennaio dell’anno da regolarizzare (es. 01/2019).
  • La quietanza va caricata nella sezione CONTRIBUZIONE del sistema SINAWEB, specificando il numero dei lavoratori mediamente occupati, l’anno di riferimento e l’importo versato.

Prestazioni per causali ordinarie

Tutte le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione generale di FSBA possono richiedere prestazioni per causali ordinarie, senza limiti dimensionali. Questo significa che, indipendentemente dal numero medio di dipendenti, l’impresa può accedere alle misure previste in caso di:

  • situazioni temporanee di mercato;
  • eventi transitori non imputabili all’azienda (es. condizioni climatiche avverse).

Il requisito dimensionale non è rilevante: anche imprese con oltre 15 lavoratori possono richiedere prestazioni AIS con causali ordinarie, purché siano rispettati tutti gli altri obblighi previsti dalle procedure FSBA, inclusi l’accordo sindacale e la regolarità contributiva.

Prestazioni per causali straordinarie

Gli AIS per causali straordinarie (ad es. riorganizzazione, crisi temporanee non gestibili con causali ordinarie) sono riservate esclusivamente alle imprese che hanno avuto in media fino a 15 lavoratori nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Per il calcolo della soglia occupazionale media, il sistema utilizza i criteri Inps, considerando:

  • tutte le unità produttive dell’azienda;
  • tutti i lavoratori subordinati in forza (inclusi apprendisti e part-time).

NOTA BENE: è sufficiente uno scostamento anche minimo rispetto alla soglia per determinare il cambio di fascia. Ad esempio, un valore medio di 15,01 equivale all’appartenenza alla fascia oltre 15 lavoratori, con conseguente esclusione dalle causali straordinarie e riconducibilità della prestazione eventualmente a una domanda ACIGS.

Prestazioni ACIGS

L’ACIGS è lo strumento riservato alle imprese con più di 15 dipendenti medi occupati nel semestre precedente la domanda. Tali aziende possono attivare l’ACIGS per:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale documentata;
  • contratti di solidarietà.

Aliquote contributive FSBA: ordinaria e aggiuntiva

Contributi ordinari

La contribuzione ordinaria FSBA è fissata nella misura dello 0,60% della RIP, suddivisa come segue:

  • 1/4 a carico del lavoratore, da trattenere in busta paga;
  • 3/4 a carico del datore di lavoro.

Tale aliquota è uniforme per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, ed è dovuta mensilmente per tutti i lavoratori subordinati, inclusi:

  • lavoratori part-time;
  • lavoratori a domicilio;
  • apprendisti.

Contributi aggiuntivi per imprese con oltre 15 dipendenti (ACIGS)

Alle imprese che presentano domanda di ACIGS è richiesto il versamento di una contribuzione integrativa articolata come segue:

  • 0,60% + 0,40% RIP, con la stessa suddivisione interna (1/4 lavoratore, 3/4 datore di lavoro);
  • contributo addizionale del 4% RIP, da calcolare esclusivamente sulle retribuzioni perse per effetto della sospensione, interamente a carico del datore di lavoro.

È inoltre previsto, in alcuni casi specifici, un abbattimento del contributo addizionale del 50% (dal 4% al 2%), secondo le condizioni previste dal Regolamento FSBA.

Questa riduzione si applica esclusivamente nei seguenti scenari:

  • Casi di difficoltà economica certificata, attestata da bilanci in perdita o da specifici indici negativi di sostenibilità economico-finanziaria.
  • Realizzazione di investimenti in formazione, in particolare se i lavoratori sospesi sono coinvolti in percorsi formativi certificati, coerenti con il piano di intervento aziendale e gestiti tramite canali riconosciuti, come ad esempio Fondartigianato.
  • Progetti di riorganizzazione finalizzati alla salvaguardia occupazionale, per i quali l’impresa dimostri una chiara prospettiva di recupero e reintegro del personale sospeso.

La riduzione deve essere esplicitamente richiesta in fase di domanda ACIGS, tramite l’apposita funzionalità del sistema SINAWEB, con allegazione della documentazione giustificativa. In mancanza di documentazione o se la richiesta non viene convalidata dal Comitato Tecnico FSBA, la riduzione non verrà applicata e sarà richiesto il versamento integrale del 4%.

Come versare i contributi

Il versamento della contribuzione FSBA avviene esclusivamente attraverso il modello F24, utilizzando:

  • un unico rigo per ciascun mese;
  • lo specifico codice tributo “EBNA”, riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate.

Nel modello F24:

  • devono essere cumulate le aliquote ordinaria e, se applicabile, integrativa;
  • deve essere indicato il mese di competenza come riferimento temporale del versamento.

In parallelo al versamento F24, le imprese sono tenute a trasmettere mensilmente i dati retributivi e contributivi attraverso i flussi UNIEMENS, con l’indicazione:

  • del codice EBNA per ciascun mese di competenza;
  • del valore cumulato della contribuzione ordinaria e aggiuntiva.

L’omessa trasmissione UNIEMENS o la discordanza tra i dati del modello F24 e i flussi trasmessi può comportare:

  • la mancata rilevazione della contribuzione da parte del sistema;
  • la non erogabilità delle prestazioni FSBA, fino alla regolarizzazione.

Inclusione dei lavoratori part-time, a domicilio e apprendisti nel conteggio contributivo

Una delle precisazioni più significative contenute nelle procedure generali FSBA riguarda l’estensione dell’obbligo contributivo anche a categorie di lavoratori che, in passato, erano talvolta oggetto di interpretazioni difformi. In base alle nuove regole, infatti, tutti i lavoratori subordinati in forza, inclusi part-time, apprendisti e lavoratori a domicilio, devono essere computati ai fini del calcolo del versamento contributivo mensile.

Questo principio si applica uniformemente a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, senza eccezioni. La sua attuazione comporta due implicazioni fondamentali.

  1. Base di calcolo della Retribuzione Imponibile Previdenziale (RIP): per ogni singolo lavoratore, a prescindere dal regime orario o dalla tipologia contrattuale, deve essere calcolata la RIP su cui applicare l’aliquota contributiva FSBA (0,60% ordinario + eventuale 0,40% integrativo + 4% ACIGS, se applicabile).
  2. Obbligo di versamento mensile: l’impresa è tenuta ad eseguire il versamento F24 per l’intero personale in forza nel mese, indipendentemente dalla percentuale di lavoro prestato o dal numero di ore contrattuali.

NOTA BENE: la presenza di lavoratori part-time o in apprendistato non giustifica l'esclusione dal contributo, né può essere considerata motivo di esclusione dalla soglia dimensionale rilevante per l’accesso ad AIS o ACIGS.

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il criterio di determinazione del numero medio dei lavoratori nel semestre precedente, utilizzato come parametro per distinguere tra:

  • causali AIS ordinarie (nessun limite dimensionale),
  • causali AIS straordinarie (fino a 15 dipendenti),
  • prestazioni ACIGS (oltre 15 dipendenti).

Le procedure generali FSBA rinviano, per la metodologia di calcolo, alle disposizioni contenute nelle Procedure AIS e ACIGS, a norma delle quali:

  • l’utilizzo dei criteri Inps per il computo dei lavoratori mediamente occupati;
  • l’inclusione di tutti i lavoratori subordinati in forza, indipendentemente dalla sede, dalla tipologia contrattuale o dal regime orario;
  • l’arrotondamento al secondo decimale e il riconoscimento della soglia di 15,01 come superamento del limite.

In breve

Campo di applicazione

Imprese beneficiarie

Imprese artigiane con almeno un dipendente, inquadrate con CSC settore 4 e codice autorizzativo 7B

 

Soggetti collegati

Enti, società e sistemi organizzativi partecipati da organizzazioni istitutive FSBA che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10/12/2015

Importo dell’assegno

Percentuale copertura

80% della retribuzione teorica lorda sulle ore non lavorate

 

Limiti normativi

Art. 30 e art. 3 commi 5-bis e 6 del D.lgs. 148/2015

Requisiti per le prestazioni

Regolarità contributiva

Minimo 5 anni di versamenti regolari, o almeno 1 mese in caso di nuova attivazione

 

Accordo sindacale

Obbligatorio, da allegare in sede di domanda

 

Anzianità lavorativa

Almeno 30 giorni effettivi di impiego

Categorie di prestazioni

AIS – causali ordinarie

Ammesse per tutte le imprese, senza limite di numero dipendenti

 

AIS – causali straordinarie

Ammesse per imprese con massimo 15 dipendenti medi nel semestre precedente

 

ACIGS

Ammesse per imprese con oltre 15 dipendenti medi nel semestre precedente

Aliquote contributive

Ordinaria

0,60% RIP (1/4 lavoratore, 3/4 datore di lavoro)

 

Aggiuntiva per ACIGS

0,60% + 0,40% RIP + 4% sulle retribuzioni perse (solo datore di lavoro)

Riduzione contributo ACIGS

Casi previsti

Riduzione al 2% (anziché 4%) in base al Regolamento FSBA, in presenza di difficoltà economiche o investimenti in formazione

Modalità di versamento

Versamento

Modello F24 con codice tributo EBNA

 

UNIEMENS

Esposizione cumulativa mensile con codice EBNA

Lavoratori inclusi

Obbligo contributivo

Part-time, a domicilio, apprendisti: sempre inclusi

Determinazione soglia lavoratori

Metodo

Media del semestre precedente secondo criteri INPS (con arrotondamento a due decimali)

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