Giudici di legittimità alle prese con la nullità dell'atto introduttivo

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In presenza di vizi del procedimento consistenti in un'attività che devia da una regola processuale precisamente delineata dalla legge e che non prevede alcuna discrezionalità in capo all’organo giudicante, la Corte di cassazione può ampliare i propri poteri e conoscere gli atti ed i documenti, anche del primo grado, su cui il ricorso è fondato.

E’ questo il caso della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di determinazione dell'oggetto o delle ragioni della domanda; detto vizio, anche se concretizzatosi all'inizio del procedimento, dispiega comunque i suoi effetti su tutte le fasi successive con conseguente attribuzione, al giudice di legittimità, di una cognizione piena anche nel merito e non limitata alla valutazione di logicità e sufficienza della motivazione.

E’ l’importante principio sancito dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012.
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