Giudizio abbreviato, ergastolo sostituito con trenta anni di reclusione

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La pena dell'ergastolo inflitta all'esito di un giudizio abbreviato che sia stato richiesto dall'interessato sulla base della legge n. 479/1999 ma conclusosi nel vigore della successiva e più rigorosa disciplina dettata dall'articolo 7, comma 1 del Decreto legge n. 341/2000 e in concreto applicata, non può essere ulteriormente eseguita.

Principio di legalità da rispettare

E ciò essendo stata, quest'ultima norma, ritenuta, successivamente al giudicato, non conforme al principio di legalità convenzionale di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dichiarata incostituzionale per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Poteri del giudice dell'esecuzione

E il giudice dell'esecuzione, investito del relativo incidente ad istanza di parte, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato, con quella di trenta anni di reclusione, prevista dalla più favorevole norma vigente al momento della richiesta di rito semplificato.

Sono questi i principi di diritti puntualizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite penali nel testo della sentenza n. 18821 del 7 maggio 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Niente ergastolo se il giudizio è abbreviato – Bronzo

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