Gli assegni tornano privi di vincoli fino a 12.500 euro

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Il decreto legge 112 del 2008 ha ritoccato alcune regole antiriciclaggio recate dal Dlgs 231/07. A partire dall’entrata in vigore della manovra d’estate, 25 giugno 2008: i pagamenti cash o con titoli trasferibili sono ammessi per somme inferiori a 12.500 euro anziché a 5mila; nelle girate di un assegno libero non si deve più indicare il proprio codice fiscale (in realtà impossibile da verificare per la banca). Dal momento che le “vecchie” regole sono state operative per poco tempo (dal 30 aprile al 24 giugno 2008), il ministero dell’Economia ha comunicato che saranno cancellati i procedimenti sanzionatori aperti contro chi ha violato nel breve periodo di vigenza le norme ora cadute. Restano, invece, sia le regole che prevedono da parte di banche e poste la consegna di assegni non trasferibili ai clienti, che potranno ottenere titoli liberi dietro richiesta e pagamento del bollo, sia i limiti restrittivi destinati al circuito dei Money transfer.

Il Dl 112/08 rappresenta un ritorno al passato anche per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti ai professionisti: l’articolo 32, comma 3 abroga l’articolo 35 del Dl 223/2006 (decreto Bersani). Conseguentemente, i professionisti non sono più tenuti ad avere un conto corrente per l’attività ed a riscuotere i compensi in denaro esclusivamente tramite mezzi tracciabili. Rimane, tuttavia, la norma per cui prelevamenti non giustificabili dai conti correnti siano equiparabili ai compensi.

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