Divieto di importazione di gas e GNL dalla Russia: aggiornate le istruzioni operative

Pubblicato il



Con la circolare n. 7 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) interviene nuovamente sulle modalità applicative del Regolamento (UE) 2026/261, relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL) riconducibili alla Federazione Russa. Il documento introduce integrazioni, modifiche e chiarimenti operativi rispetto alla precedente circolare n. 5/2026, che aveva delineato il quadro procedurale iniziale per l’attuazione del divieto.

L’oggetto della disciplina resta invariato: prevenire l’ingresso nel mercato unionale di gas e GNL di origine russa attraverso un sistema di autorizzazione preventiva e controlli doganali rafforzati, fondato sulla ricostruzione dell’origine del prodotto e sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento.

La nuova circolare non modifica l’impianto regolatorio di fondo ma ne raffina i profili applicativi, recependo indicazioni della Commissione europea e osservazioni formulate dagli operatori del settore energetico. In questo contesto, le principali novità riguardano:

  • una maggiore flessibilità nella documentazione da presentare per dimostrare l’origine del gas;
  • l’introduzione di nuovi codici dichiarativi TARIC da indicare nelle dichiarazioni doganali a partire dal 18 marzo 2026;
  • una disciplina transitoria che consente, per le importazioni di gas tramite pipeline, il rilascio dell’autorizzazione unica anche a operatori privi di certificazione AEO, previo parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Di seguito si analizzano i principali chiarimenti operativi introdotti dalla circolare n. 7/2026.

Documentazione per l’autorizzazione unica: chiarimenti sul programma di consegna

Un primo intervento riguarda la documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione unica per l’importazione di gas naturale o GNL.

La circolare n. 5/2026 richiedeva agli operatori di fornire informazioni dettagliate sul programma di consegna previsto nel contratto di fornitura. La nuova circolare n. 7/2026 precisa che tale documentazione può essere rappresentata anche in forma semplificata all’interno della relazione tecnica, purché siano indicati elementi idonei a ricostruire la struttura dell’operazione commerciale.

In particolare, l’operatore può indicare:

  • i volumi minimi e massimi di fornitura previsti dal contratto;
  • i vincoli e le flessibilità temporali delle consegne;
  • le eventuali destinazioni dei carichi verso terminali di rigassificazione ubicati nel territorio nazionale.

Questa precisazione recepisce le osservazioni degli operatori del settore, secondo cui i contratti di fornitura di gas e GNL prevedono frequentemente bande quantitative e tolleranze operative, piuttosto che calendari rigidamente predeterminati. L’obiettivo è dunque quello di allineare l’istruttoria amministrativa alle prassi contrattuali effettivamente adottate nel mercato del gas.

Prova dell’origine del gas: ampliamento dei mezzi documentali

Un ulteriore chiarimento riguarda le modalità con cui l’operatore può dimostrare l’origine del gas o del GNL importato.

La circolare n. 7/2026 stabilisce che la dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omessi qualora l’operatore fornisca informazioni sufficienti o evidenze alternative idonee a ricostruire la catena di approvvigionamento.

In particolare, viene chiarito che, soprattutto nelle operazioni relative al GNL, la prova dell’origine può essere fornita anche attraverso documentazione commerciale e di trasporto, quali:

  • la Bill of Loading;
  • il Certificate of Origin,

purché tali documenti consentano di individuare in modo affidabile il Paese di produzione del gas.

Il chiarimento conferma un approccio di tipo sostanziale alla prova dell’origine: ciò che rileva non è la tipologia formale del documento prodotto, ma la capacità dell’insieme delle evidenze fornite di dimostrare che il gas non sia riconducibile a giacimenti russi.

Paesi con terminali di liquefazione privi di infrastrutture di importazione

Al fine di agevolare la valutazione dell’origine del GNL, la circolare richiama un elenco non esaustivo di Paesi dotati di terminali di liquefazione ma privi di infrastrutture per l’importazione di gas.

Tra questi figurano:

  • Trinidad & Tobago
  • Angola
  • Mozambico
  • Congo
  • Indonesia
  • Camerun
  • Guinea
  • Mauritania
  • Senegal.

Per il gas liquefatto caricato presso terminali situati in tali Paesi, la circolare evidenzia che il prodotto può essere considerato proveniente dai giacimenti nazionali, in quanto l’assenza di infrastrutture di importazione rende improbabile la miscelazione con gas di origine estera.

Questo chiarimento assume rilievo pratico nella fase istruttoria, poiché consente di semplificare la ricostruzione della filiera di approvvigionamento nei casi in cui il gas provenga da Stati con una struttura infrastrutturale chiaramente identificabile.

Heel e line-pack gas: esclusione dall’istruttoria autorizzativa

La circolare affronta inoltre la questione delle quantità tecniche residue presenti nelle operazioni di trasporto e movimentazione del gas.

In particolare, viene precisato che:

  • il line-pack gas, ossia il gas presente nei gasdotti per esigenze di pressione e funzionamento della rete;
  • le piccole quantità residue di GNL presenti a bordo delle navi, note come heel,

sono componenti fisiologiche del processo logistico e non rilevano ai fini dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.

La precisazione evita che tali quantitativi, tecnicamente inevitabili nel ciclo operativo del trasporto del gas, possano generare incertezze interpretative o ostacoli procedurali nella fase autorizzativa.

Nuove istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale

Una delle modifiche più rilevanti sul piano operativo riguarda le istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale, che la circolare n. 7/2026 sostituisce integralmente rispetto a quanto previsto dalla circolare precedente.

La Commissione europea ha infatti previsto l’introduzione, nella TARIC, di specifici certificati unionali da indicare nella dichiarazione di importazione.

Importazioni soggette ad autorizzazione preventiva

A partire dal 18 marzo 2026, per le importazioni di gas o GNL soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice C126.

Tale codice attesta il possesso di:

  • autorizzazione unica, oppure
  • autorizzazione alla singola operazione di importazione.

L’operatore deve inoltre indicare l’identificativo del certificato, strutturato secondo il formato:

  • Snnnnnn per l’autorizzazione relativa a una singola operazione;
  • Unnnnnn per l’autorizzazione unica relativa a più operazioni.

Le sei cifre numeriche corrispondono al numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane.

Importazioni da Paesi esentati

Sempre dal 18 marzo 2026, per le importazioni di gas naturale o GNL provenienti da Paesi esentati ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2026/335, il dichiarante deve indicare nella dichiarazione il codice Y104.

I Paesi attualmente esentati sono:

  • Norvegia
  • Nigeria
  • Qatar
  • Stati Uniti
  • Algeria
  • Regno Unito.

L’introduzione di questi codici comporta un aggiornamento immediato delle procedure dichiarative e dei sistemi informativi degli operatori, nonché delle check-list interne di compliance doganale.

Autorizzazione unica per gas via pipeline: apertura temporanea agli operatori non AEO

La circolare n. 7/2026 introduce, infine, una misura transitoria di particolare rilievo con riferimento alle importazioni di gas tramite gasdotto (pipeline).

In fase di prima applicazione del Regolamento (UE) 2026/261, l’ADM consente che l’autorizzazione unica per plurime operazioni di importazione possa essere richiesta anche da operatori non in possesso della certificazione AEO.

In tali casi, l’Ufficio delle dogane competente:

  1. acquisisce il parere endoprocedimentale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
  2. richiede al Ministero una valutazione anche sull’affidabilità dell’operatore economico;
  3. procede al rilascio dell’autorizzazione unica solo in presenza di parere favorevole del MASE e di esito positivo delle ulteriori verifiche istruttorie.

La disposizione rappresenta una deroga temporanea rispetto alla disciplina originaria della circolare n. 5/2026, che subordinava il rilascio dell’autorizzazione unica al possesso della certificazione AEO. L’obiettivo è garantire, nella fase iniziale di applicazione del regolamento europeo, continuità negli approvvigionamenti energetici, mantenendo al contempo adeguati presidi di controllo sull’affidabilità degli operatori.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito