Gup di Roma su sindacato di voto e accordi di natura temporanea

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Secondo il Gup di Roma – sentenza del 7 febbraio 2012 – nel sindacato di voto delle società quotate, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Autorità di vigilanza, vanno ricompresi anche quegli accordi di natura temporanea, strumentali all'andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all'ordine del giorno, volti a dare alla società un indirizzo comune, anche nell'ottica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finanziario; ciò soprattutto se “la pattizia convergenza coinvolga partecipazioni di aziende a vocazione "industriale" in un grande istituto bancario”.

E’ quanto discende dall’espressa esclusione – si legge nel testo della decisione – “dell'applicabilità ai patti parasociali delle società quotate degli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice civile e la chiara distinzione tra i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel comma 5, lettera b), c) e d) dell'articolo 122 Tuf relativi agli assetti proprietari”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Patti di sindacato rilevanti anche se “spot “ - Negri

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