I contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

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Aggiornato con: Circolari Inps n. 27 del 5 febbraio 2015 e n. 58 dell'11 marzo 2015 - Sono ammessi alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, e tutti i lavoratori, fatte salve specifiche incompatibilità con altro rapporto di lavoro. Con alcune categorie di lavoratori è possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svincolati da uno specifico progetto. Ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. 276/2003, commi 1, 2 e 3, tale esonero è espressamente previsto nei seguenti casi: - agenti e rappresentanti; - professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute; - componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; - percettori di pensione di vecchiaia; - prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro (c.d. mini co.co.co).

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