Ias, prove di riallineamento

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La rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla Finanziaria 2006 sta creando alcuni problemi di ordine pratico che si vanno ad intrecciare con le disposizioni relative al cosiddetto riallineamento, da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali. In sintesi, ecco i principi di legge che appaiono tra loro contrapposti: da una parte si pone la legge 266/2005 che, nei commi 469 e ss., consente la rivalutazione dei beni d’impresa rinviando alle disposizioni già fissate nel 2000 con la legge n. 342; dall’altro vi è il decreto legislativo 38/2005, che impone alle società quotate e non, enti finanziari e banche che redigono il bilancio consolidato di adottare i principi contabili internazionali secondo gli Ias/Ifrs. Prima di esaminare eventuali problemi applicativi si deve vedere se la strada del riallineamento è “percorribile”. Pertanto, si deve distinguere il caso dei soggetti che non hanno ancora adottato i principi contabili internazionali, per i quali la stessa circolare 6/E del 2006 riconosce la facoltà di utilizzare la disposizione dell’articolo 14 della legge n. 342/2000. In tal caso è consentito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, anche se solo a partire dall’esercizio 2008. Diverso, invece, è il caso in cui i soggetti hanno adottato gli Ias già nel 2005: per tale circostanza non sono stati forniti chiarimenti precisi e nel dubbio sono state avanzate due ipotesi diverse. 

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