Ici per gli immobili religiosi in cui venga svolta attività commerciale

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Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 23314 del 9 novembre 2011 – non può aversi esenzione dall'Ici senza la verifica, alla stregua della realtà fattuale, della concreta sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione da imposizione dell'attività svolta.

Ed infatti, non si può desumere che sussista il requisito dell'esenzione, il cui onere probatorio è a carico del contribuente, “esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato”, dovendosi, per contro, verificare “che tale attività pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di una attività commerciale”.

Sulla scorta di tali assunti la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Canobbio avverso la decisione con cui le commissioni tributarie di merito avevano ritenuto non tassabili, ai fini Ici, alcuni immobili religiosi utilizzati dal collegio delle Orsoline come conventi e abbazie aperti all'ospitalità, a pagamento, di gruppi esterni.
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