Il “blogger” clandestino rischia la condanna

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Il Tribunale di Modica, con una sentenza dell'8 maggio scorso, è intervenuto definendo, in assenza di una normativa specifica, la linea di discrimine tra informazione e comunicazione via blog. Nel caso esaminato, un blogger è stato condannato per stampa clandestina in quanto aveva pubblicato un giornale d'informazione civile senza aver prima eseguito la registrazione presso l'autorità giudiziaria. Posto che le testate giornalistiche online, pubblicate con periodicità e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie, debbono, ai sensi della legge n. 62 del 2001, essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili, la questione era di verificare se il blog contestato rientrasse o meno all'interno di tale categoria. Secondo il giudice unico, in considerazione del fatto che lo stesso imputato avesse definito la propria pubblicazione come giornale, che gli articoli riportati fossero caratterizzati da un contenuto informativo, che il sito venisse aggiornato con cadenza quotidiana, il blog doveva essere considerato alla stregua di un prodotto editoriale. Qualora il blog, si precisa nella sentenza, sia utilizzato solo per l'espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti non è certo necessaria la registrazione; tuttavia, se, come nel caso esaminato, venga utilizzato anche per pubblicare un giornale è, in quanto prodotto editoriale, soggetto all'obbligo dell'iscrizione.

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