Il candidato ha libero accesso ai documenti prodotti dagli altri partecipanti al concorso

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Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 32103 del 3 settembre, si è pronunciato in materia di riservatezza e concorsi pubblici precisando che l’accesso ai documenti prodotti dai candidati di un concorso pubblico non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che, in primo luogo, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; in secondo luogo, deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti; non vi è, infine, necessità che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza.
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