Il consulente non fa il giudice

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Il Tar della regione Lombardia, con sentenza n. 2978 del 24 luglio 2008, ha precisato come, ai fini della tutela dell'immagine di imparzialità e terzietà del magistrato, l'attività di assistenza e consulenza tributaria non sia compatibile con la carica di giudice tributario. Il caso esaminato dai giudici amministrativi ha riguardato una professionista dichiarata decaduta dall'incarico di giudice tributario poiché aveva esercitato la professione di commercialista. Secondo la donna, che aveva proposto ricorso contro questa decisione, la nozione di “consulenza tributaria”, per la quale era prescritta l'incompatibilità, ricomprendeva solo l'attività esercitata nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Il Tar, tuttavia, allineandosi alle posizioni già espresse dal Consiglio di Stato con sentenza 3760/2007, ha precisato come la tenuta e la custodia della contabilità costituiscono, comunque, attività incompatibili con l'incarico di magistrato tributario, non essendo necessarie particolari indagini o verifiche sul contenuto qualitativo o la continuità nello svolgimento della consulenza. Il controllo puntuale dell'attività esercitata dal giudice può essere rilevato, infatti, solo nei casi di astensione o ricusazione dello stesso. In un caso analogo, il Tar dell'Emila Romagna, con sentenza n. 1060 dell'8 giugno 2007, aveva precisato che anche qualora il professionista non eserciti direttamente l'attività contabile ma faccia parte di uno studio associato che presti consulenza ed assistenza fiscale, lo stesso non può essere un giudice tributario, in quanto la partecipazione all'associazione determina, comunque, un intreccio di interessi professionali ed economici tali da minare la sua imparzialità.
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