Il dipendente all’estero paga le tasse in Italia

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La decisione di Cassazione n. 24455 (2 ottobre 2008), richiama il generale principio della tassazione del reddito mondiale (world-wide taxation) – cioè della tassazione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti - per rifiutare la previsione normativa (articolo 3, comma 3, lettera c) del Dpr n. 917/1986, abrogato con decorrenza dall’anno 2001) che esonerava da tassazione, fino al 31 dicembre 2000, i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, indipendentemente dal Paese di residenza del lavoratore e dalla natura del soggetto erogante il reddito (imprese italiane, Stati o altri enti pubblici). Anche per gli anni antecedenti al 2000, afferma la Corte (che abbandona così la giurisprudenza fino al 2004), “il reddito di lavoro dipendente di un residente in Italia, ricevuto da un datore di lavoro residente in Italia in corrispettivo di una attività dipendente svolta all’estero (...), è imponibile in Italia”.
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