Polizze catastrofali: scadenza per imprese di ristorazione e turismo

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Con la fine del mese di marzo 2026 si avvicina una scadenza determinante per il sistema produttivo italiano: entra infatti nel vivo l’obbligo, per molte imprese, di stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, misura introdotta per rafforzare la capacità di risposta delle aziende di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e intensi.

Obbligo assicurativo: cosa prevede la normativa

L’obbligo nasce con la Legge di Bilancio 2024, che impone alle imprese di dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

La disposizione riguarda tutte le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese. Restano invece escluse le imprese agricole.

Le polizze devono garantire la copertura dei principali beni aziendali, tra cui:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali.

Si tratta, quindi, di una misura strutturale che incide direttamente sulla gestione del rischio d’impresa.

Scadenze differenziate per dimensione aziendale

Il legislatore ha previsto un calendario graduale per consentire alle imprese di adeguarsi, distinguendo in base alla dimensione.

  • Grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per mantenere l’accesso agli incentivi.
  • Medie imprese (50-250 dipendenti): scadenza al 30 settembre 2025.
  • Micro e piccole imprese: termine fissato al 31 dicembre 2025, prorogato per alcuni settori al 31 marzo 2026.

Questo sistema progressivo mira a rendere più sostenibile l’introduzione dell’obbligo, soprattutto per le realtà di minori dimensioni.

Milleproroghe 2026: chi beneficia della proroga al 31 marzo 2026

Un’ulteriore modifica è arrivata con il decreto Milleproroghe 2026 (DL n. 200/2025), che ha previsto uno slittamento dei termini, ma solo per specifici settori.

In particolare, la scadenza è stata differita al 31 marzo 2026 per:

  • imprese della pesca e dell’acquacoltura,
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande,
  • imprese turistico-ricettive.

Rientrano tra gli esercizi interessati:

  • ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e pasticcerie,
  • birrerie, locali notturni, sale da gioco e da ballo,
  • stabilimenti balneari e attività assimilate.

Per il comparto turistico, invece, la proroga riguarda strutture come alberghi, bed & breakfast, ostelli, affittacamere e case vacanza.

È importante sottolineare che la proroga non si applica a tutte le micro e piccole imprese, per le quali resta ferma la scadenza del 31 dicembre 2025.

Obbligo e accesso agli incentivi pubblici

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il collegamento tra copertura assicurativa e accesso agli aiuti pubblici.

La normativa stabilisce infatti che la stipula della polizza diventa un requisito essenziale per ottenere contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie.

In caso di inadempimento:

  • le amministrazioni dovranno tenerne conto nell’assegnazione delle risorse,
  • potranno essere limitati anche gli aiuti previsti in caso di calamità naturali.

Un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 18 giugno 2025 ha inoltre chiarito che l’accesso agli incentivi gestiti dalla Direzione generale competente è consentito solo alle imprese in regola con l’obbligo assicurativo.

Sanzioni e sistema di riassicurazione

La disciplina prevede anche sanzioni per le compagnie assicurative che non rispettino l’obbligo a contrarre. In caso di violazioni, l’Ivass può applicare sanzioni amministrative comprese tra 100.000 e 500.000 euro.

Per sostenere il sistema assicurativo è stato inoltre introdotto un meccanismo di riassicurazione pubblica:

  • Sace S.p.A. è autorizzata a coprire fino al 50% degli indennizzi dovuti dalle compagnie per eventi catastrofali, operando a condizioni di mercato.
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