Il Durc delle Casse edili senza requisiti è giuridicamente inefficace

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Il ministero del Lavoro, con la nota 8367 del 2 maggio 2012, fornisce i criteri di individuazione delle casse edili abilitate al rilascio del Durc. Ovvero, riassume i requisiti di legge ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (come la Cassa edile) legittimato allo svolgimento dell'attività certificativa.

Le disposizioni cui riferirsi sono:

- l'articolo 2, lettera h) del Dlgs 276/2003, che individua l’ente bilaterale negli: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: ... la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”;

- il Dm 24 ottobre 2007 con cui è stato specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, parte datoriale e parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile;

- l'articolo 252, comma 5 del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti pubblici) per cui le casse edili che non applicano il principio di reciprocità, ossia il riconoscimento dei versamenti operati presso le altre casse edili regolarmente costituite, non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva (il principio è assicurato dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, Cnce).

Pertanto, non sono abilitate a rilasciare il Durc le Casse edili che non sono costituite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, che operano al solo livello territoriale e che non attuano il principio di reciprocità, assicurato attraverso il collegamento con la Cnce.

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