Il fisco non può richiedere al contribuente documentazione già in possesso

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Accogliendo il ricorso del contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 464/02/10 del 21 dicembre 2010, ha annullato l'accertamento delle Entrate ritenendolo fondato su basi illegittime.

La questione trattata sorge dalla richiesta degli uffici del fisco al contribuente di produzione di atti di provenienza di un terreno, di cui era stata effettuata la cessione. Non avendo prodotto i documenti richiesti, l'ufficio ha proceduto prendendo a base la plusvalenza con valore di provenienza pari a zero, facendo partire così l'atto accertativo.

I magistrati tributari, aditi dal contribuente, hanno però affermato come l'ufficio fiscale fosse in grado, al di là della produzione degli atti da parte del contribuente, di rintracciare la documentazione relativa al valore iniziale del bene, in quanto il terreno proveniva da una successione.

In virtù dell'art. 6 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), la p.a. non può richiedere al cittadino documenti ed informazioni di cui sia già in possesso. Quindi l'accertamento sorto per mancata risposta alle richieste del fisco, dirette a stabilire il valore di un bene, deve ritenersi illegittimo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Atti Entrate, la verifica automatica è illegittima – Fuoco

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