Il primo contratto a termine acausale può essere stipulato anche se preceduto da un diverso rapporto di lavoro subordinato non a tempo determinato

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Così come disciplinato dall'art. 1 comma 1 bis D.lgs. 368/01, il primo contratto a termine non richiede giustificazione se il precedente rapporto tra le stesse parti non era a tempo determinato, come nel caso del contratto “antecedente” a tempo indeterminato, anche parziale, dell’apprendistato e del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analoga conclusione vale se il rapporto precedente era di lavoro autonomo, anche parasubordinato.

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