Il sì dalla Corte Ue all’istituto dell’avvalimento plurimo in materia di appalti

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La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-94/12, boccia la normativa italiana di cui al Codice dei contratti pubblici (articolo 49, comma 6, Dlgs n. 163/2006) perché in contrasto con i principi comunitari sanciti dalla direttiva 2004/18/Ce in materia di appalti.

Secondo i giudici europei, i principi comunitari di concorrenza, libertà di organizzazione e massima possibilità di accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle Pmi non sono compatibili con la norma interna di cui al comma 6 del citato articolo 49, che stabilisce che “per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione”.

Dunque, per la Corte, la citata norma italiana è da considerare illegittima, mentre è ammesso l’istituto dell’avvalimento plurimo.

Così, soprattutto nel caso delle Pmi, che partecipano a gare pubbliche, è ammessa la possibilità di avvalersi di più imprese con le caratteristiche proprie di aziende appartenenti alla stessa categoria di opere per dimostrare l’esistenza dei requisiti economici/finanziari e tecnico/organizzativi necessari per l’ammissione all’appalto.

Al contrario, invece, cade il vincolo imposto dal nostro codice degli appalti che prevede che “un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede”.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - In gara con più requisiti in prestito - Salerno

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