Il “sostituito” resta debitore

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di cassazione, con la sentenza n. 14033 del 2006, stabilisce che nel caso in cui il sostituto d’imposta non versi la ritenuta d’acconto il fisco può rivolgersi al percettore (professionista) delle somme, poiché questi è riconosciuto come il debitore principale dell’imposta. Dunque, il precettore è debitore solidale con il sostituto al pagamento dell’imposta e quindi soggetto all’accertamento.

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